Il nuovo regime d’aiuti sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. Beneficiari, i progetti di distribuzione e trasmissione dell’energia
(Rinnovabili.it) – Interventi strutturali che permettano di incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperta dalla generazione distribuita. Questa la destinazione del nuovo pacchetto d’aiuti studiato dal governo italiano per le il network elettrico nazionale. Il via libera agli incentivi si è ottenuto formalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MISE, del 19 ottobre 2016, che disciplina l’istituzione un regime d’aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.
Il provvedimento definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi diretti a sostenere, nelle “zone assistite”, interventi per la realizzazione di reti intelligenti o smart grids e progetti sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulle reti di distribuzione dell’energia. Le operazioni incentivate potranno riguardare la costruzione, l’adeguamento, l’efficientamento e il potenziamento di tali sistemi.
Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, mettendo a disposizione un oltre 321 milioni di euro, a valere sulle risorse dell’asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 del PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR». La quota per impresa e per singolo progetto sarà compresa tra un milione e cinquanta milioni di euro; l’importo non può, in ogni caso, non potrà superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell’investimento. Qualora durante la durata del regime, la dotazione annuale media di aiuto dello stesso superi i 150 milioni di euro, il decreto sarà obbligatoriamente oggetto di un piano di valutazione da notificare alla Commissione europea affinché sia approvato a norma del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda per gli aiuti, dovranno possedere una serie di requisiti: sufficiente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi; non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; non essere un’impresa in difficoltà.