Capacità da adeguare esclusa dall’asta 2026 del capacity market
Tempo di aggiornamenti per la disciplina del Capacity Market. Il 17 ottobre il Ministero dell’Ambiente e dalla Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il decreto “Modifiche alla disciplina del mercato della capacità”, provvedimento che esclude, a partire dal 2026, le cosiddette “unità di produzione da adeguare” dalle aste del meccanismo. Le norme sono entrate in vigore oggi, dopo essere state trasmesse a Terna ad ARERA per i seguiti di loro competenza.
Ma vediamo nel dettaglio cosa comporta il nuovo DM.
Unità di produzione da adeguare, cosa sono?
La disciplina del Mercato della Capacità prevedeva che potessero partecipare alle procedure concorsuali del meccanismo sia gli impianti riguardanti nuova capacità di generazione sia gli impianti di generazione esistenti. Nel dettaglio le unità di produzione sono categorizzate come: Esistenti, in Ripotenziamento, Nuove, da Adeguare, Flessibili o Indisponibili.
Il fuoco delle modifiche è tutto incentrato sulle “Unità di Produzione da Adeguare”, definite come:
“un’unità di produzione esistente rilevante assoggettata a un provvedimento approvato dalle competenti autorità che preveda l’obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l’inizio del periodo di consegna pena la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e/o la dismissione dell’impianto. Tali unità sono considerate come capacità nuova autorizzata“.
Capacità da adeguare, i rischi per Mercato della Capacità
Per questi impianti le norme del Capacity Market riconoscono una maggiore remunerazione rispetto alle altre unità di produzione esistenti, in virtù di un impegno più elevato in termini di investimenti per gli interventi di adeguamento.
Impegno, tuttavia, difficile da concretizzare (e quindi giustificare) e che ha portato Terna a sollevare il problema.
In una recente comunicazione il gestore della rete di trasmissione ha spiegato al MASE che la definizione di unità di produzione da adeguare si presta a “possibili condotte opportunistiche degli operatori a fronte di modifiche impiantistiche da loro stessi sollecitate e/o di entità non significativa oppure ad un frazionamento degli interventi con l’obiettivo di vedersi riconosciuto per più anni il premio della capacità nuova”.
Ed ha chiesto, pertanto, al Dicastero di modificare la disciplina del mercato della capacità in vista dell’asta per il periodo di consegna 2026, eliminando la capacità da adeguare.
Per curve di domanda in conto capacità stimata di rinnovabili e accumuli
Modifica accolta con il nuovo Decreto del MASE. L’atto fa fuori le unità da adeguare. E prevede che Terna consideri, nella definizione della curva di offerta di ciascuna procedura concorsuale, una stima del contributo all’adeguatezza (tradotto in Capacità Disponibile in Probabilità – CDP). Tale stima sarà frutto di una valutazione prudenziale della “nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo elettrico che non partecipa alla procedura e che entrerà in esercizio tra la data di esecuzione della stessa e l’inizio del relativo anno di consegna”.