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Incentivi all’idrogeno rinnovabile e “bio”, il nuovo decreto del MASE

Incentivi all'idrogeno rinnovabile
Foto di J K su Unsplash

C’è tempo fino al 4 marzo 2024 per inviare contributi 

(Rinnovabili.it) – “Il governo punta molto sul vettore idrogeno“. Con queste parole il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha presentato ieri lo schema di decreto che istituisce i nuovi incentivi all’idrogeno rinnovabile. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di supportare la produzione di H2 pulito ai fini del percorso di decarbonizzazione nazionale e degli obiettivi 2030 della Direttiva RED 3. Ma nella sua applicazione non si limita alla versione elettrolitica del vettore. La proposta del MASE apre le porte anche al “bioidrogeno“, ossia l’idrogeno prodotto tramite gassificazione o pirolisi di fonti biogeniche. Un prodotto che, attualmente, non concorre ai target produttivi previsti dalle norme comunitarie.

Idrogeno rinnovabile in Italia: i target nazionali

Gli obiettivi italiani sull’idrogeno pulito sono cambiati nel tempo. Nel 2020, le linee guida pubblicate dall’allora Governo Draghi avevano individuato una domanda di H2 al 2030 di circa 700 mila tonnellate annue, che avrebbero richiesto 5 GW di elettrolizzatori. Oggi il PNIEC, il Piano integrato energie e clima, ha ridimensionato i numeri a 250 mila tonnellate annue e 3 GW di elettrolizzatori per la metà del decennio.

Ma per raggiungere la meta, in ogni caso, il comparto ha bisogno di aiuti, in parte già elargiti tramite i finanziamenti del PNRR alle hydrogen valleys italiane e all’utilizzo del vettore in settori “hard-to-abate”. Il nuovo Decreto, contenente gli incentivi alla produzione di idrogeno, dovrebbe completare il quadro. Ma prima di firmare la versione definitiva, il MASE ha aperto una consultazione pubblica sullo schema per la raccolta di contributi e pareri esterni. La consultazione si chiuderà il 4 marzo alle ore 12.00.

Produzione di idrogeno rinnovabile, cosa prevede il decreto

L’atto ministeriale mira ad introdurre un incentivo in conto esercizio alla produzione di idrogeno, considerando i costi di investimento e di esercizio degli impianti per il periodo 2024-2027. Nel dettaglio il decreto propone di riconoscere delle agevolazioni ai soggetti produttori di:

Gli incentivi all’idrogeno rinnovabile e al bioidrogeno

I contributi saranno assegnati nel periodo 2024-2027 attraverso procedure d’asta competitive, svolte nell’ambito di specifici contingenti. Per l’idrogeno rinnovabile, il decreto propone un contingente di 250.000 ton/anno, con eventuali sub-contingenti per il settore trasporti o quelli hard-to-abate. Per il bioidrogeno, invece, un contingente di 50.000 ton/anno. Il GSE pubblicherà i bandi relativi alle procedure, prevedendo almeno una procedura per semestre. “I contingenti – si legge nello schema di DM – dovranno altresì tenere conto della possibilità di partecipazione anche per gli impianti di produzione di idrogeno ubicati sul territorio di altri Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali l’Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di idrogeno in Italia”

Altro elemento da sottolineare: i futuri incentivi all’idrogeno rinnovabile e al biodrogeno sarà strutturato tramite contratto per differenza (CfD) a due vie. Il prezzo di esercizio posto a base d’asta sarà distinto per tecnologia e determinato attraverso la metodologia del Levelized Cost of Hydrogen (LCOH). Inoltre, il MASE ha previsto un valore massimo medio annuo per l’incentivo spettante (conguagliato a fine anno) pari a  5 €/kg per elettrolizzatori con una taglia inferiore ai 10 MW, 4 €/kg per quelli con taglia uguale o superiore a 10 MW e 3 €/kg per il bioidrogeno.

Requisiti tecnici

Il regime sarà aperto alle imprese di qualsiasi dimensione e ai soggetti pubblici, a patto che siano rispettati alcuni parametri. Il testo dettaglia i requisiti tecnici da rispettare. Ad esempio  l’energia elettrica rinnovabile utilizzata per alimentare gli elettrolizzatori dovrà necessariamente provenire dalla rete elettrica o da impianti asserviti (connessi direttamente o connessi tramite rete con obbligo di accesso a terzi in configurazione di autoconsumo) o, da accordi di compravendita a lungo termine (PPA) con una durata di almeno 10 anni.

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