La Commissione europea ha messo in consultazione i due nuovi atti delegati che chiariscono le norme comunitarie applicabili all'idrogeno rinnovabile, introducendo vincoli stringenti. Ma arrivano già i primi no
I due documenti completano il quadro normativo per l’idrogeno rinnovabile in Europa
(Rinnovabili.it) – Quando l’idrogeno si può definire rinnovabile? La Commissione europea ha una risposta precisa a questa domanda ed è contenuta nella bozza del nuovo atto delegato dedicato ai combustibili rinnovabili per autotrazione. Il documento, insieme ad una seconda proposta normativa sul calcolo emissivo, è stato posto ieri in consultazione pubblica. L’esecutivo UE raccoglierà i pareri di cittadini e parti interessate fino al 17 giugno e sottoporrà quindi i testi definitivi ai co-legislatori dell’Unione. Parlamento e Consiglio avranno a quel punto due mesi di tempo per esaminare le proposte della Commissione e accettarle (o respingerle). Ma quali sono le novità contenute dei documenti?
La prima proposta, relativa ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, stabilisce i criteri per i prodotti che rientrano nella categoria “idrogeno rinnovabile”. Nel dettaglio, il testo riporta le regole per la contabilizzazione dell’energia elettrica verde impiegata per alimentare gli elettrolizzatori. Sia quella proveniente da nuova capacità dedicata, che quella della rete o da energia acquistata tramite contratti PPA. A tutti i produttori di idrogeno rinnovabile in Europa (e agli importatori) è chiesto, infatti, di dimostrare la provenienza dell’elettricità e il rispetto di determinati criteri per poter ottenere la classificazione di “renewable hydrogen“.
Ad esempio per gli elettrolizzatori connessi alla rete elettrica, i produttori possono considerare l’elettricità come completamente rinnovabile solo il loro impianto si trova in una zona di offerta in cui la percentuale media di elettricità verde ha superato il 90% nell’anno solare precedente; e la loro produzione rientri ,invece, in un numero massimo di ore fissato in relazione alla quota verde offerta alla zona.
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Per gli elettrolizzatori direttamente connessi a impianti fotovoltaici o eolici sarà necessario invece dimostrare il non utilizzo, in nessun caso, dell’elettricità della rete. E ancora: in caso di PPA, i produttori di idrogeno rinnovabile dovrebbero provare che l’elettricità acquistata tramite contratto provenga da un progetto eolico o fotovoltaico operativo da non oltre tre anni in più rispetto all’impianto H2 e privo di finanziamenti UE.
Inoltre, fino al 2027, il produttore dovrà dimostrare che l’energia verde acquistata tramite PPA sia generata nello stesso mese in cui l’elettrolizzatore è in funzione o che sia, in alternativa, fornita da un impianto di accumulo.
La seconda proposta, inerente la metodologia per il risparmio di gas serra, propone uno schema dettagliato per calcolare le emissioni del ciclo di vita dell’idrogeno rinnovabile e dei combustibili di carbonio riciclato.