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Idrogeno low carbon, come valutare i risparmi emissivi?

Idrogeno low carbon, come valutare i risparmi emissivi?

Nello stesso giorno la Commissione europea ha pubblicato i nuovi criteri per la seconda Asta “H2 rinnovabile”, un altro passo avanti in materia di idrogeno è stato compiuto. L’esecutivo UE ha posto in consultazione pubblica la proposta di una nuova metodologia per valutare i risparmi emissivi dell’idrogeno low carbon

Il documento, su cui stakeholder e cittadini sono invitati a pronunciarsi, è la bozza di un atto delegato. Ossia una normazione secondaria che la Commissione può adottare direttamente su autorizzazione del Consiglio e del Parlamento UE. Per la precisione questo atto delegato è richiesto ai sensi della legislazione riveduta sul mercato dell’idrogeno e del gas dell’UE, entrata in vigore durante l’estate 2024. Parliamo della Direttiva 2024/1788/CE del 13 giugno 2024 che introduce diverse novità nel campo dell’H2.

A partire dalla definizione di idrogeno low carbon. Si legge nel testo:

«idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

La Direttiva ha disposto che entro il 5 agosto 2025, l’Esecutivo comunitario adottasse atti delegati che specificassero la metodologia per valutare tale riduzione delle emissioni. Garantendo che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO2 proveniente da fonti fossili la cui cattura abbia già ricevuto un credito emissivo. 

La bozza di metodologia per l’idrogeno low carbon

La bozza dell’atto in consultazione riporta nel suo unico allegato la formula per calcolare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, idrogeno compreso. Unitamente alla metodologia per calcolare l’eventuale tasso di cattura della CO2 e l’intensità di emissione di gas serra dell’elettricità.

Su quest’ultimo punto si legge:

“[…] devono essere considerate tutte le emissioni a monte derivanti dalla coltivazione, raccolta, raccolta, lavorazione e trasporto della biomassa. La torba e i componenti dei materiali di scarto di origine fossile devono essere trattati come combustibile fossile. I combustibili utilizzati per la produzione lorda di elettricità negli impianti di sola elettricità devono essere determinati in base alla produzione di elettricità e all’efficienza di conversione in elettricità.

Nel caso di impianti di cogenerazione (CHP), i combustibili utilizzati per il calore prodotto in cogenerazione devono essere conteggiati considerando la produzione di calore alternativa con efficienze complessive medie dell’85%, mentre il resto deve essere attribuito alla generazione di elettricità.

Per le centrali nucleari, l’efficienza di conversione dal calore nucleare deve essere assunta pari al 33% o ai dati forniti da Eurostat o da una fonte accreditata simile.

Nessun combustibile sarà associato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili che includono idroelettrico, solare, eolico e geotermico. Le emissioni derivanti dalla costruzione, dismissione e gestione dei rifiuti di impianti di produzione di elettricità non saranno considerate. Le emissioni di carbonio equivalente associate alla produzione di elettricità rinnovabile (eolico, solare, idroelettrico e geotermico) saranno pertanto considerate pari a zero”.

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