Rinnovabili • Filiera italiana dell'idrogeno Rinnovabili • Filiera italiana dell'idrogeno

Definizione idrogeno rinnovabile: pubblicati atti UE su addizionalità e metodologia

La Commissione Europea ha pubblicato ufficialmente le nove norme sull'idrogeno. fatta chiarezza sul principio di "addizionalità"

definizione idrogeno rinnovabile
Via depositphotos.com

 La definizione di idrogeno rinnovabile secondo la UE

(Rinnovabili.it) – Il 10 febbraio 2023 la Commissione europea ha presentato nuove e dettagliate norme per definire il concetto di idrogeno rinnovabile nell’Unione. Due atti delegati che forniscono chiarimenti sul principio di “addizionalità” della Direttiva Rinnovabili del 2018 (RED II) e una metodologia di calcolo emissivo. Oggi le regole vengono pubblicate ufficialmente, essendosi concluso l’esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 

“Oggi sono stati approvati gli Atti Delegati sull’Idrogeno Rinnovabile”, ha dichiarato soddisfatta la commissaria europea per l’Energia Kadri Simson. “Ciò significa certezza del diritto sia per i produttori che per i consumatori di idrogeno rinnovabile, ed è un passo fondamentale per attrarre gli investimenti necessari alla decarbonizzazione del nostro sistema energetico”.

leggi anche Direttiva Rinnovabili, il passo indietro di Bruxelles in favore dell’idrogeno nucleare

Atto delegato sull’addizionalità

L’atto delegato sull’addizionalità specifica le condizioni alla base della definizione di idrogeno rinnovabile. Più precisamente chiarisce quando l’H2, i combustibili a base di idrogeno o altri combustibili sintetici possono essere considerati “combustibili rinnovabili di origine non biologica” (RFNBO) e conteggiati ai fini dei target green del 2030. Si tratta di condizioni valide non solo per i produttori europei ma anche per quelli di paesi terzi interessati a esportare il vettore (anche sotto forma di ammoniaca rinnovabile o metanolo rinnovabile) nei confini europei. L’atto chiarisce che gli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno dovranno essere collegati a una nuova capacità di produzione elettrica da FER, così che il vettore incentivi un aumento del volume dell’energia pulita. Due le configurazioni possibili: 

  • quella della “linea diretta” , in cui l’elettrolizzatore o l’impianto di produzione del carburante è collegato direttamente a un nuovo impianto di elettricità rinnovabile 8entrato in funzione non più di 36 mesi prima) e non utilizza l’elettricità di rete; 
  • quella della “connessione alla rete”, a patto che si possa dimostrare che l’elettricità impiegata sia verde. Come? L’impianto deve essere ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fer ha superato il 90% nell’anno civile precedente e la produzione di RFNBO per il trasporto non ecceda il numero massimo di ore fissato in relazione alla quota elettrica da fer nella zona di offerta.

Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto solo quando e dove è necessario, delineando in che modo i produttori possono dimostrare la conformità alle norme.