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Concessioni idroelettrico, le novità nel Dl Concorrenza

L'emendamento approvato in Senato conferma la regionalizzazione del settore e il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni scadute

Concessioni idroelettrico
Di Niterain – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60413355

(Rinnovabili.it) – Novità sul fronte concessioni per l’idroelettrico. Il passaggio in Senato del Dl Concorrenza, che dovrebbe arrivare in aula lunedì 30 maggio, ha messo mano al testo sciogliendo uno dei grandi nodi in materia. Il governo aveva originariamente previsto in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica l’introduzione di gare entro il 2022, termine oltre il quale il ministero delle Infrastrutture avrebbe promosso l’esercizio dei poteri sostituivi. E senza senza privilegi per il sistema del project financing.

Oggi un emendamento all’articolo 5 del decreto legge cambia le regole in gioco come spiegano i senatori Paolo Arrigoni e Paolo Ripamonti in una nota stampa. “Il disegno di legge concorrenza […] conferma la regionalizzazione del settore idroelettrico e dà il via alle procedure di rinnovo delle concessioni scadute, come previsto dalla norma nazionale […] che aveva consentito all’Italia nel 2021 di archiviare la procedura di infrazione europea”. 

Riportiamo il testo integrale dell’emendamento in materia di concessioni idroelettrico.

«Art. 5 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        “1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull’entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

            b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori, in deroga all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166″;

            c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell’ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l’ammontare del corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all’amministrazione regionale in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell’esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza”.

            2. Il comma 1 dell’articolo 9-quater del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: “1. All’articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»”