(Rinnovabili.it) – Niente più Iva per gli impianti fotovoltaici installati sotto la responsabilità di un ente pubblico poiché questi “soddisfano le sole necessità energetiche di una specifica sede dell’ente e non costituiscono attività commerciale” – lo ha stabilito la risoluzione n. 32/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate, dove si precisa che: “l’utilizzo in proprio dell’energia autoprodotta da parte dell’ente non assume rilevanza fiscale ai fini Iva, se l’ente stesso gestisce impianti singolarmente di potenza non superiore a 20 kW”. Secondo l’Agenzia inoltre, “lo stesso trattamento fiscale vale quando il punto di immissione in rete dell’energia non coincide con quello di consumo della stessa. In questo caso, non c’è attività commerciale se l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici gestiti dall’ente, a prescindere dalla loro collocazione, soddisfa i bisogni delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 20 kW per ciascuna di esse”.
Altro elemento di novità, riguarda infine l’esenzione dell’Iva per gli impianti pubblici FV anche sopra il tetto massimo dei 20 kW: – “la gestione di una pluralità di impianti non costituisce per l’ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 kW”. In tale caso, infatti, “si ritiene che l’immissione in rete, attraverso lo ‘scambio sul posto’, dell’eventuale eccedenza di energia elettrica prodotta e non auto consumata rivesta un carattere del tutto marginale, non suscettibile di modificare la finalità strettamente ‘privatistica’ per la quale l’ente realizza gli impianti”.