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UE: Via libera al Diritto alla Condivisione dell’Energia

Diritto alla Condivisione dell'Energia
Foto di Louis Reed su Unsplash

Accanto al Regolamento per il design del mercato elettrico, ieri il Consiglio dell’UE ha approvato anche la Direttiva per il miglioramento dell’assetto del mercato introducendo diverse novità per i consumatori. A partire dal rafforzamento del cosiddetto Diritto alla Condivisione dell’Energia. La norma in questione compie un passo avanti rispetto quanto già fissato sulle comunità energetiche nella RED II e nella precedente Direttiva sul Mercato dell’Energia Elettrica. Come spiega la Commissione europea in una nota stampa “viene rafforzato l’energy sharing. Ad esempio, gli inquilini potranno condividere l’energia solare in eccesso sul tetto con un vicino”.

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Diritto alla condivisione dell’energia, le nuove norme UE

Nel dettaglio il provvedimento dispone che i paesi UE garantiscano agli utenti civili, le PMI, gli enti pubblici ed eventuali altre categorie di consumatori il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata. Per farlo i clienti attivi dovranno nominare un terzo soggetto come organizzatore dell’energy sharing a cui spetterà il compito di:  

In questo contesto la figura dell’organizzatore può possedere o gestire un impianto per una capacità massima di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo.

Gli obblighi per gli Stati membri

Quali obblighi per i Paesi UE? La direttiva stabilisce che gli Stati membri garantiscano ai clienti attivi che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale. E che beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori ma che non debbano rispettare i vincoli che spettano ai fornitori se l’energia rinnovabile è condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini. Inoltre dovrà essere garantito ai clienti attivi l’accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia.

Recita l’articolo sul Diritto alla condivisione dell’energia:

“Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue: a) nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW; b) nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW. 

Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti: a) la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW; b) la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.”

Mini sistemi fotovoltaici

Il testo prevede anche che i paesi UE provvedendo affinché i progetti di energy sharing di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile alle famiglie vulnerabili o in povertà energetica. Elemento da non sottovalutare: potrà essere incoraggiata l’introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all’interno e all’esterno degli edifici.

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