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Testo Unico delle Rinnovabili, nella bozza i regimi amministrativi

Lo schema del Testo Unico delle Rinnovabili accorpa e semplifica tutte le norme che regolano l'impiego delle FER, identificando gli interventi che ricadono in attività libera, Pas o nell'Autorizzazione Unica

Testo Unico delle Rinnovabili
Foto di Jacob Totolhua da Pixabay

Testo Unico FER, le novità della bozza

Erano anni che le associazioni di settore e gli stakeholder chiedevano un intervento organico sulle green energy nazionali per armonizzare e semplificare la normativa. Eliminando quella farraginosità e complessità che nel tempo è andata accumulandosi ad ogni nuova misura legislativa e regolatoria. Oggi qualcosa si muove grazie al Testo Unico delle Rinnovabili per l’autorizzazione degli impianti, la cui bozza ha iniziato a circolare. Il provvedimento era stato annunciato per la prima volta nel capitolo delle riforme strutturali del Documento programmatico di bilancio per il 2024, tra il percorso per la razionalizzazione dei sussidi fossili e le norme per la mitigazione dei rischi finanziari dei PPA.

Il 27 maggio l’Ufficio legislativo di Palazzo Chigi ha licenziato il testo finale su cui oggi è già possibile fare qualche riflessione.

Testo Unico delle Rinnovabili, cos’è e cosa contiene?

Il Testo Unico delle Rinnovabili è il provvedimento con cui vengono definiti in maniera chiara i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione rinnovabile e dei sistemi di accumulo di energia. Compresi gli interventi di modifica, potenziamentoe rifacimento degli stessi e le relative opere di connessione. Annunciato formalmente nel DPB 2024 deve in realtà la sua nascita alla Legge Concorrenza del 5 agosto 2022, n. 118 in cui si dava delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre il numero delle fasi procedimentali e le amministrazioni coinvolte, e di individuare discipline e tempi uniformi.

Il decreto in questione contiene 13 articoli e diversi allegati (ma attualmente mancanti dalla bozza), spingendo l’acceleratore sulla digitalizzazione delle procedure amministrative. L’elemento clou ovviamente riguarda l’individuazione di tre regimi amministrativi:

  • attività libera;
  • procedura abilitativa semplificata;
  • autorizzazione unica.

 Per ognuno di questi gli allegati (A, B e C) individuano gli interventi realizzabili.

Attività libera

Come è noto, l’installazione di impianti rinnovabili e sistemi di accumulo considerata attività libera non richiede permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. E il soggetto proponente non deve presentare comunicazioni, certificazioni  o dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche. A meno che gli interventi non riguardino aree protette dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso sarà necessario richiedere l’autorizzazione all’autorità preposta alla tutela, che dovrà obbligatoriamente rispondere entro 30 giorni. Passati i quali vale la regola del silenzio assenso. 

Fanno eccezione gli interventi realizzati in materiali della tradizione locale oppure non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, per i quali tale autorizzazione non sarà necessaria anche in presenza di vincoli paesaggistici.

Procedura abilitativa semplificata

L’installazione di impianti rinnovabili tramite procedura abilitativa semplificata richiede obbligatoriamente il passaggio per la piattaforma SUER. Il soggetto proponente deve in questo caso presentare al comune il progetto, mediante la piattaforma e attraverso il modello unico già definito. L’invio deve contenere:

  • le dichiarazioni sostitutive “in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi”;
  • la dichiarazione di disponibilità della superficie; le asseverazioni di tecnici abilitati che attestino “la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie”;
  • gli elaborati tecnici per la connessione;
  • in caso di vincoli, gli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso. 

In questo caso il Comune ha 20 giorni per negare l’intervento, con la possibilità di sospendere tale termine solo una volta. Anche in questo caso superata la deadline, vale la regola del silenzio assenso.

Autorizzazione Unica

Anche in questo caso lo strumento principe è la piattaforma SUER attraverso cui il soggetto deve inviare la domanda di autorizzazione unica: alla regione territorialmente competente, alla provincia delegata o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a seconda del tipo di intervento. All’istanza devono essere allegati: “la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale”.

Nell’iter dell’AU, l’amministrazione procedente ha il compito di indire una conferenza di servizi, a cui prendono parte il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro 5 giorni dall’avvio del procedimento. A meno che non si tratti di progetti sottoposti a valutazioni ambientali. In questo caso i 5 giorni si calcolano dall’esito della consultazione, dalla data di ricezione della documentazione o di sottoscrizione dell’accordo. Il termine di conclusione della conferenza è di 120 giorni a partire dalla data della indizione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA. “La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico”, si legge nella bozza del Testo Unico FER.

Modifiche al testo Unico Ambiente

Il Testo Unico delle Rinnovabili mette a fuoco anche il coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali introducendo delle modifiche alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come?

Nei Progetti di competenza statale viene aggiunta la voce “impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”.

All’interno dei Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale sono inseriti gli impianti fotovoltaici sopra i 20 MW nelle aree classificate idonee.

Nei Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fanno capolino gli impianti fotovoltaici galleggianti di potenza uguale o sopra i 10 MW collocati su invasi e bacini idrici in aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione; e “le sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali”.

 Nei Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano appaiono tra le altre aggiunte anche gli agrivoltaici in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, di potenza pari o superiore a 10 MW, gli impianti fotovoltaici sopra i 12 MW nelle aree classificate idonee.

Leggi qui il Testo Unico delle Rinnovabili (bozza pdf)

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