
Il regimi fiscali dell’agrivoltaico avanzato
Quando la vendita dell’energia agrivoltaica è considerata produttrice di reddito agrario? E quando invece di reddito di impresa? Queste le domande a cui ha risposto in questi giorni l’Agenzia delle Entrate (AdE) entrando del merito della tassazione dei ricavi agrivoltaici.
I chiarimenti arrivano in seguito all’istanza di interpello ordinario presentata da un imprenditore agricolo professionale che oggi produce già energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ma integrati in strutture aziendali.
Il quesito
L’operatore è oggi intenzionato a realizzare sui propri terreni – ma in un altra regione rispetto ai suoi attuali sistemi fv – un impianto agrivoltaico avanzato da 5 MW. Questo scenario ha aperto una serie di dubbi, tradotti in quattro quesiti portati di fronte al Fisco.
L’imprenditore era interessato a capire: se la vendita di energia prodotta dall’impianto agrivoltaico potesse essere considerata sempre e in maniera automatica attività connessa produttrice di reddito agrario; come calcolare la prevalenza del volume d’affari agricolo rispetto a quello energetico, considerando la diversa ubicazione degli impianti; se fosse possibile costruire un impianto agrivoltaico avanzato di 5 MW senza vincoli di estensione minima del terreno coltivato; e se un eventuale mancato rispetto della prevalenza del volume d’affari per un anno possa essere giustificato da eventi straordinari.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione sulla tassazione dei ricavi agrivoltaici, rispondendo nel merito di tutte e quattro le domande. A cominciare da quella sul regime fiscale applicabile.
Tassazione dei ricavi agrivoltaici, la risposta del Fisco
Per l’AdE non è possibile considerare la produzione e cessione di energia elettrica da impianto agrivoltaico “sempre” attività connessa produttiva di reddito agrario. Esistono infatti precise caratteristiche – quantità di energia generata, alla tipologia di installazione, rapporto terreno/potenza, ecc. – che determinano lo specifico regime.
Vediamoli nel dettaglio.
Reddito agrario: Se la produzione dell’impianto agrivoltaico non supera i 260.000 kWh/anno è considerata automaticamente un’attività connessa all’agricoltura e il reddito prodotto è reddito agrario.
Regime Forfettario: se la produzione di energia agrivoltaica supera i 260.000 kWh/anno, l’automaticità del reddito agrario decade, ma la parte eccedente può rientrare nel regime di tassazione forfetaria del 25%. Tuttavia per beneficiare della fiscalità agevolata l’imprenditore deve dimostrare la connessione dell’attività energetica con quella agricola principale. Come? Rispettando almeno uno dei criteri di connessione stabiliti dalla circolare n. 32/E del 2009 dell’AdE. Ossia:
- L’impianto deve essere integrato in strutture aziendali esistenti. Nel caso dell’agrivoltaico avanzato l’impianto non rispetta questo requisito, in quanto i pannelli sono installati su strutture appositamente costruite e non su elementi aziendali preesistenti.
- Il volume d’affari dell’attività agricola deve essere superiore a quello della produzione energetica. Per il calcolo della prevalenza si deve considerare il volume d’affari complessivo di tutti gli impianti fotovoltaici dell’impresa.
- Il progetto deve rispettare il rapporto terreno/potenza. Per ogni 10 kW di potenza installata che eccede il limite dei 260.000 kWh annui, l’imprenditore agricolo deve dimostrare, infatti, di possedere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Reddito di impresa: se nessuno di questi criteri è soddisfatto, la produzione eccedente è considerata attività commerciale e tassata come reddito d’impresa.
Il Fisco ha anche chiarito che non è possibile derogare ai criteri di connessione in caso di eventi straordinari.
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