Addio comunicazione di inizio lavori: dall’11 dicembre di quest’anno per il fotovoltaico integrato non è più necessario titolo edilizio
(Rinnovabili.it) – Il decreto “Scia 2”, è uno dei provvedimenti della riforma Madia che non sono stati bloccati dal verdetto della Corte Costituzionale. Così, dopo l’approvazione in Consigli dei ministri le nuove norme di semplificazione in materia di titoli edilizi sono state oggi pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222 reca la “Inividuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)”.
Nello specifico provvede alla mappatura completa del tipo d’autorizzazione in base all’attività edilizia e le conseguenti disposizioni normative di coordinamento, alleggerendo ove possibile gli iter burocratici. L’individuazione è effettuata mediante una tabella organizzata per attività, a sua volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III). Per ogni singolo caso sono indicati il regime amministrativo (autorizzazione, SCIA, silenzio-assenso o attività edilizia libera), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), e i riferimenti normativi.
Alcune delle novità introdotte riguardano da vicino il fotovoltaico domestico. Dall’11 dicembre 2016 infatti tutti gli interventi d’istallazione di pannelli solari “a servizio degli edifici” saranno classificati come attività edilizia libera e saranno dunque liberi dal titolo Cil (comunicazione di inizio lavori). A patto, però, che siano realizzati al di fuori da zone urbane che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Una libertà che è concessa è concessa anche agli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Tra le novità pronte a entrare in vigore a livello generale, c’è anche l’abolizione della denuncia d’inizio attività (Dia) in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una Scia con inizio posticipato dei lavori.
Il decreto istituisce anche la realizzazione di un glossario unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte. Il glossario realizzato con un ulteriore decreto ministeriale a curo del Dicastero dei Trasporti di concerto con quello delegato alla semplificazione, da emanare 30 giorni dopo l’entrata in vigore del dlgs SCIA2.