Il Gestore per i servizi energetici pubblica le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” incentivati in Conto energia. G.S.E.
(Rinnovabili.it) – Cosa bisogna fare se si possiede un impianto fotovoltaico i cui moduli sono ormai a fine vita? A rispondere è Il Gestore dei Servizi energetici (GSE) attraverso la pubblicazione delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici”. Il documento, previsto ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 49/2014, riporta le modalità con cui il produttore iniziale o il detentore dei moduli incentivati debbano provvedere a tali “rifiuti”. A partire dall’undicesimo anno di incentivazione infatti, il Gestore GSE trattiene dalle tariffe incentivanti del Conto Energia una quota a garanzia della totale gestione dei RAEE derivanti dai pannelli solari. In questo ambito la normativa prevede che per gli impianti fv domestici il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico adempia ai propri obblighi avvalendosi del servizio gratuito fornito dai Centri di Raccolta. Per gli impianti caratterizzati da pannelli fotovoltaici professionali (ossia impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW) il Soggetto Responsabile, invece, deve rivolgersi agli operatori identificati dalla normativa vigente. “In ultima istanza – si legge nel documento – lo stesso potrà richiedere al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati”.
Nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di trattamento al di fuori del territorio nazionale, tale operazione può essere effettuata a condizione che la spedizione del rifiuto stesso sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 (relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’Allegato III o III A al Regolamento CE n. 1013/2006 verso alcuni Paesi cui non si applica la decisione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE del controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti).
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Inoltre è previsto che a seguito del trattamento e dello smaltimento del modulo, il Soggetto stesso – entro 6 mesi dalle operazioni stesse di smaltimento – presenti al Gestore idonea documentazione di certificazione. Solo a questo punto il GSE, dopo aver effettuato gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, restituirà la quota trattenuta in forma cautelativa, comprensiva degli interessi maturati.