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Quarto Conto Energia: aggiornamento delle Regole applicative

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito la revisione di alcune regole riguardanti le limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole e la certificazione antimafia

(Rinnovabili.it) – Mentre si cerca di capire quale sarà la tempistica per l’entrata in vigore del Quinto Conto Energia, il Gestore dei Servizi Energetici aggiorna le “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011” dell’attuale feed-in-tariff. Una misura, attuata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, dettata dalla necessità di tener conto dell’entrata in vigore di alcune disposizioni normative di recente pubblicazione riguardanti la realizzazioni di impianti in aree agricole, la presentazione della certificazione antimafia e di quella di garanzia e qualità, nonchè il vincolo d’integrazione delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Tra le nuove disposizioni rientra anche l’obbligo di iscrizione a consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, e per il quale il GSE ricorda che è previsto un periodo transitorio  di 6 mesi per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1° luglio.

I paragrafi delle Regole applicative, oggetto di aggiornamenti rilevanti rispetto alla precedente versione, sono i seguenti:

par. 3.7: Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole
Vengono recepite le modifiche introdotte dall’articolo 65 della Legge n. 27/2012 che annulla i commi 4 e 5 dell’articolo 10 D.lgs. 28/11 (impianti a terra installati su aree agricole).

par. 4.2 : Documentazione da allegare
Viene aggiornata la documentazione da allegare alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti in conformità alle modifiche introdotte, resa anche disponibile sull’apposito applicativo del sistema informatico del GSE a partire dal 1° luglio 2012.

par. 4.2.1 Certificazione antimafia
Viene recepito quanto introdotto dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, secondo cui il GSE procederà d’ufficio a richiedere l’informativa antimafia alla Prefettura, fermo restando le cause di esenzione di cui all’art. 83 del D.lgs 159/2011.

par. 4.5.1 Maggiorazione per l’utilizzo di componenti EU
Viene chiarito che le modalità di riconoscimento previste per la maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30 giugno 2012, risultano estese fino alla conclusione del quarto Conto energia.

par. 4.6 Attuazione delle ulteriori disposizioni previste nell’articolo 11 del decreto
Vengono definiti i requisiti per assolvere:
– l‘obbligo di certificato di garanzia di 10 anni per i moduli di impianti rientranti nel Titolo II del DM 5 maggio 2011, a partire dal 29 maggio 2012;
– l’obbligo di  iscrizione dei produttori dei moduli a sistemi/consorzi per lo smaltimento degli stessi a fine vita utile ed in possesso di determinati requisiti tecnici e finanziari, a partire dal 1 luglio 2012;
– l’obbligo di certificazione di sistema per i produttori di moduli (sistema di gestione della qualità, sistema di gestione della salute e sicurezza, sistema di gestione ambientale), a partire dal 1 luglio 2012;
– l’obbligo di certificazione del processo produttivo in fabbrica (Factory inspection) per moduli e inverter, a partire dal 1 luglio 2012.

par. 4.7 Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili  nei nuovi edifici
Vengono chiarite le modalità di incentivazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore alla potenza d’obbligo, ad assolvimento degli obblighi di legge di cui all’art.11 D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, per i nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stato presentata successivamente al 30 maggio 2012.