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Qualifica SEU, l’Authority approva le nuove regole applicative

Qualifica SEU, l’Authority approva le nuove regole applicative

 

(Rinnovabili.it) – L’Autorità per l’Energia ha approvato, con una recente delibera, la proposta del GSE sulle regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. L’ok, che arriva anche per lo schema di progetto del portale informatico, giunge quasi in contemporanea con l’annuncio da parte del Gestore della proroga del termine per la presentazione di tali richieste al 30 settembre 2015. Come noto, il conseguimento della qualifica SEU–SEESEU prevede per gli operatori l’esonero parziale dal versamento di alcune componenti tariffarie applicate sull’energia elettrica consumata all’interno del Sistema e non prelevata dalla rete elettrica.

 

Le Regole in oggetto definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica da parte del GSE, secondo “criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione”, descrivendo: le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti della qualifica SEU/SEESEU esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014; le modalità di comunicazione delle modifiche in esercizio realizzate entro il 31 dicembre 2014.

 

L’AEEGSI ha anche deliberato di prevedere che i costi sostenuti dal GSE per l’implementazione del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC trovino copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici è infine stata pubblicata una versione aggiornata delle Regole Applicative, contenente anche indicazioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di istruttoria che devono corrispondere al GSE i soggetti che fanno richiesta di qualifica SEU-SEESEU per impianti di produzione di potenza superiore a 3 kW. Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza, indipendentemente dall’esito dell’istruttoria.

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