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Oneri di sbilanciamento, una mezza vittoria per le rinnovabili

La Giustizia Amministrativa dà ragione agli operatori: la delibera 522/2014 va annullata nella parte in cui ha previsto l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, come definiti dalla delibera 111/06 

Oneri di sbilanciamento, una mezza vittoria per le rinnovabili

 

(Rinnovabili.it) – Si torna a parlare di oneri di sbilanciamento e delle disposizioni dell’Authority per gli impianti rinnovabili. L’occasione è quella offerta dalla sentenza del Tar di Lombardia che si è pronunciato in questi giorni sul ricorso presentato da Enel Green Power con la stessa AEEGSI.

Oggetto del contendere, la tanto criticata delibera 522/2014 con cui sono state definite le misure in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili. Il provvedimento è arrivato due anni fa, dopo l’annullamento da parte del Consiglio di Stato (CdS) delle precedenti delibere, la 281/2012 e la 493/2012 che introducevano oneri di sbilanciamento a carico degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili. Allora il CdS aveva confermato, tuttavia, la necessità di non socializzare tali extra costi portando sottolineando dunque la necessità di una nuova regolazione in materia.

 

L’attuale contestazione si focalizzava su una specifica previsione (punto 6) della delibera 522/2014, con cui l’Autorità ha ritenuto di poter applicare il provvedimento 111/06 – precedente alle disposizioni annullate – ai comportamenti tenuti dagli operatori di eolico e fotovoltaico nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore della delibera 522.

L’effetto è stato quello di assoggettare le fonti rinnovabili non programmabili partecipanti al mercato infragiornaliero ai medesimi oneri di sbilanciamento applicabili a unità programmabili, facendo pagare agli operatori somme ancora più gravose di quelle che sarebbero state dovute in applicazione della 281/2012. “Questa partecipazione – spiega la sentenza del TAR – si è rivelata inopportuna per gli operatori i quali, per il solo fatto di aver preso parte al mercato infragiornaliero, si sono visti addebitare i costi degli sbilanciamenti da essi provocati; costi che avrebbero invece evitato qualora non vi avessero preso parte”.

 

Secondo la ricorrente, – si legge ancora – la decisione assunta da AEEGSI di far rivivere la previgente disciplina senza prevedere alcun meccanismo correttivo sarebbe oltremodo penalizzante; per questa ragione, con il ricorso in esame, censura la delibera impugnata nella parte in cui detta tali prescrizioni”.