Rinnovabili •

Notariato: impianti pv? Immobili non soggetti a ICI

Gli impianti solari a terra sono assimilabili a fabbricati di interesse pubblico e pertanto dovrebbero esentati da pagar l’Imposta Comunale Immobili

(Rinnovabili.it) – Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente esaminato  i profili civilistici e fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici, affrontando la questione della natura catastale degli stessi. Problema ancora aperto quella della natura – mobiliare o immobiliare – delle centrali fotovoltaiche a terra, e quindi la loro assoggettabilità al pagamento dell’ICI, in passato ha raccolto sia l’espressione dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia del Territorio. Espressioni contrastanti che non hanno risolto il dilemma: secondo l’Agenzia delle Entrate non costituiscono un impianto fisso al suolo ed è dunque da considerare come “mobili”, mentre la circolare dell’agenzia del territorio li classifica come opifici, assoggettandoli al pagamento dell’ICI.

Un nuovo approfondimento della questione viene fornito da due studi (Studio n. 221-2011/C – Studio n. 35-2011/T) del Notariato secondo cui gli impianti a terra rientrerebbero nella categoria dei beni immobili in quanto “l’eventuale precarietà dell’elemento  materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale”. Riguardo ai terreni, si sottolinea che, “la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura ‘edificabile’ del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell’assimilabilità alle ‘aree urbane’. Quanto all’imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione da detta imposta”.