Proposto un taglio della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici sopra i 3 kW detentori di certificazioni irregolari
(Rinnovabili.it) – Prosegue in V Commissione Bilancio alla Camera l’esame della cosiddetta “Manovrina”, il disegno di legge di conversione del DL n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Tra gli emendamenti presentati a firma del Governo spunta anche una proposta per la salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici. La modifica proposta fa riferimento ad una delle norme inserite nel dl del 2011, conosciuto anche come Decreto Romani. Il provvedimento ha introdotto infatti una serie di controlli e verifiche puntuali degli impianti incentivati, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ma soprattutto introduceva la possibilità per il Gestore di rigettare le istanze di incentivazione, in caso di violazioni riscontrate durante tali controlli, nonché il recupero delle somme già erogate.
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La nuova proposta emendativa alla Manovrina, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni dello scorso venerdì, chiede una mano più leggera per le certificazioni irregolari. Nello specifico una riduzione delle tariffe, in luogo della completa sospensione. Si inseriscono così all’articolo 42 del decreto del 2011 le seguenti parole:
«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell’applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento degli incentivi».