Rinnovabili

Interventi in attività libera, gli impianti interessati nel TU rinnovabili

Interventi in attività libera, gli impianti interessati nel TU rinnovabili
L’installazione di impianti fotovoltaici su tetti rientra tra gli interventi in attività libera. via Depositphotos

Gli interventi di attività libera nel settore degli impianti rinnovabili

Il Testo Unico per le rinnovabili è pronto o quasi per il Consiglio dei Ministri. In attesa di conoscere se il provvedimento verrà discusso già nella prossima riunione, fissata per il 20 giugno, proviamo a dare un sguardo più da vicino ai contenuti della bozza del decreto legislativo, focalizzandoci su uno delle procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti: l’Attività Libera.

Cosa è l’attività libera

Assieme alla procedura abilitativa semplificata e all’autorizzazione unica, l’attività libera costituisce una delle tre regimi possibili all’interno di cui collocare gli interventi di realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili e quelli su installazioni già esistenti.

Il regime amministrativo dell’Attività Libera è il più semplice. Non richiede permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso da parte della pubblica amministrazione. E i soggetti proponenti non sono tenuti a presentare comunicazioni, certificazioni o dichiarazioni in merito, a meno che gli interventi non riguardino aree protette dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. In quest’unico caso sarà necessario richiedere l’autorizzazione all’autorità preposta alla tutela. Il TU delle rinnovabili specifica in questo contesto che l’autorità chiamata in causa dovrà obbligatoriamente rispondere entro 30 giorni alla comunicazione. Passati i quali vale la regola del silenzio assenso. 

Fanno eccezione, in caso di vincoli paesaggistici o urbanistici, gli interventi realizzati in materiali della tradizione locale. Oppure quelli non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Per questi l’autorizzazione continua a non essere necessaria.

Ma quali interventi ricadono nell’attività di edilizia libera? Vediamo nel dettaglio cosa riportano gli allegati.

Fotovoltaico

Nella sezioni interventi di nuova realizzazione sono riportati gli impianti fotovoltaici sotto ai 10 MW integrati su tetti e coperture di edifici esistenticon la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato”.

Nel caso di nuovi impianti realizzati in agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale è possibile realizzare sistemi fotovoltaici senza autorizzazione o permessi solo se inferiori ai 10 MW quando installati su strutture o edifici esistenti; se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, la taglia invece non può superare 1 MW. Per le aree industriali, artigianali e commerciali discariche ed ex-cave, la realizzazione di impianti fotovoltaici rientra in interventi di attività libera se la potenza installata rimane sotto i 10 MW. Stesso discorso per gli impianti agrivoltaici avanzati. Per pannelli solari in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, deve valere la regola dell’autoproduzione con taglie limiti differenti a seconda della localizzazione fisica: <10 MW se installati su immobili, ≤ 1 MW se a terra.

 Eolico

Per l’eolico l’allegato riporta nella lista di interventi di Attività libera l’installazione di singoli aerogeneratori su edifici esistenti, a patto che non superi 1,5 metri di altezza e 1 metro di diametro. E gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone protette a livello ambientale o da vincoli paesaggistici

Biomasse, solare termico, pompe di calore

Ok agli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo. Ma anche agli impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze se in zone prive di vincoli; le pompe di calore per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria degli edifici; gli impianti a biomassa per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; e le unità di microcogenerazione.

Ma anche le sonde geotermiche a circuito chiuso “a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni d’uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali”; i sistemi di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW; gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

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