(Rinnovabili.it) – Era circa un mese fa quando le associazioni del settore delle rinnovabili si schieravano contro l’art. 65 del Decreto Legge sulle liberalizzazioni, modificato nottetempo con lo stralcio della norma che concedeva ai produttori un anno di tempo per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola (con iter autorizzativo già avviato) e introducendo di fatto uno stop retroattivo agli incentivi. Oggi, dopo l’esame in Commissione Industria del Senato, è arrivata la nuova modifica: cancellati dall’art. 65 tutti gli elementi di retroattività che, se fossero stati approvati, avrebbero messo a repentaglio tanti degli investimenti sostenuti dagli operatori del settore. In pratica, nel testo approvato è stato “salvato” il comma 6 del Decreto 28/2011 (Decreto Romani), precedentemente abrogato, grazie al quale gli impianti fotovoltaici a terra superiori al MW hanno tempo e modo di entrare in esercizio.
L’art. 65 nella sua versione definitiva, dunque, prevede l’esclusione dagli incentivi degli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, a patto che siano realizzati su terreni del demanio militare, abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o entrino in esercizio entro 180 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si tratta di una “correzione” grazie alla quale le imprese che operano nel settore del fotovoltaico potranno così vedersi tutelati gli investimenti precedentemente fatti.
Soddisfatto il Presidente del Comitato Industrie Fotovoltaiche Italiane (IFI), Alessandro Cremonesi. “È il risultato di una collaborazione virtuosa tra politica e associazioni del settore – ha dichiarato – che hanno saputo mettere in evidenza il danno economico e l’incongruenza di una norma che aveva un inaccettabile valore retroattivo. Ora gli impianti fotovoltaici in costruzione sui terreni agricoli possono tornare ad accedere al conto energia”. Per Cremonesi, infatti, la nuova versione dell’art. 65 consente di completare i progetti che, dopo essere stati avviati, avevano subito uno stop che stava danneggiando non poco gli investitori.