(Rinnovabili.it) – Vietare l’istallazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio richiede motivazioni puntuali e concrete che ne dimostrino l’assoluta incongruenza rispetto alle peculiarità del paesaggio. Queste in poche parole quanto sentenziato il Tar del Veneto accogliendo il ricorso contro la Soprintendenza ai beni culturali di un privato di Bardolino (Verona). L’ente infatti aveva impedito, all’interno un progetto di ampliamento edilizio presentato dal privato, l’istallazione sul tetto di 30 moduli fotovoltaici, ritenendo tali elementi “in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante”.
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza 13 settembre 2013, n. 1104, ha però annullato il parere negativo della Soprintendenza sostenendo un vizio da difetto di motivazione. A detta del TAR, infatti, l’incompatibilità paesaggistica è stata argomentata in modo generico ed astratto. Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre provare l’assoluta incompatibilità rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei moduli da punti di osservazione pubblici. Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.