Il Tribunale Amministrativo del Veneto si è espresso sul ricorso presentato contro il parere della Soprintendenza da un privato cittadino che si era visto negare il permesso a installare sul proprio tetto un impianto solare per incompatibilità con il paesaggio
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza 13 settembre 2013, n. 1104, ha però annullato il parere negativo della Soprintendenza sostenendo un vizio da difetto di motivazione. A detta del TAR, infatti, l’incompatibilità paesaggistica è stata argomentata in modo generico ed astratto. Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre provare l’assoluta incompatibilità rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei moduli da punti di osservazione pubblici. Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.