Rinnovabili •

Fotovoltaico: Spalma incentivi incostituzionale? La parola alla Consulta

Il provvedimento finisce all'esame della Corte Costituzionale dopo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio

Fotovoltaico: Spalma incentivi incostituzionale? La parola alla Consulta

 

(Rinnovabili.it) – Si torna a discutere di legittimità costituzionale per lo Spalma Incentivi del fotovoltaico, il provvedimento introdotto con il DL competitività n. 91/2014 con cui il Governo italiano ha tagliato in maniera retroattiva le risorse destinate agli impianti solari. La norma, infatti, è ora finita all’esame della Corte Costituzionale dopo che una serie di sentenze del TAR del Lazio sono tornate a sollevare la questione sulla sua legittimità o meno sotto il profilo costituzionale.

 

Il Tribunale amministrativo regionale pronunciandosi nei confronti di alcuni ricorsi contro lo spalma incentivi fotovoltaico ha affermato che le domande di accertamento – proposte con il ricorso – rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

“Il giudizio concerne, in definitiva, la misura degli incentivi destinati alla produzione di energia fotovoltaica e, come tale, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 133 lettera o) d.lgs. n. 104/2010 che devolve alla giurisdizione esclusiva del g.a. ogni controversia “concernente la produzione di energia” e, quindi, non solo quelle correlate all’esercizio del potere pubblico in senso stretto, ma anche quelle riferibili ad ogni situazione giuridica soggettiva (comprese quelle di diritto soggettivo) relativa alla produzione di energia”.

 

In altre parole il Tar del Lazio ha accoglie i dubbi di costituzionalità sullo spalma incentivi e rimette il giudizio alla Consulta. Sul tema in passato si era espresso in maniera chiara e decisa anche il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida spiegando come un simile provvedimento violi sia le norme costituzionali in materia di retroattività e di tutela dell’affidamento, sia gli obblighi internazionali.

Questa misura infatti non solo rappresenta un intervento su rapporti di durata già cristallizzati in contratti di diritto privato (le convenzioni con il GSE), ma appare in aperto conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno assunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli investitori “condizioni stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative.