È possibile usufruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di risparmio energetico anche con l’acquisto di sistemi di storage? Il Fisco risponde
Anche il fotovoltaico con accumulo può richiedere l’ecobonus
(Rinnovabili.it) – Nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Il tema in questione è quello del fotovoltaico con accumulo, uno degli interventi più recenti in Italia in materia di rinnovabili domestiche. Sul tavolo della Divisione contribuenti era arrivato un quesito sulla possibilità o meno di usufruire della detrazione d’imposta prevista per l’efficientamento energetico in edilizia in relazione a spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di un sistema di storage.
“L’istante rappresenta di aver sostenuto spese nel corso del 2017, per l’acquisto ed il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione per il quale non ha mai fruito della prevista detrazione IRPEF”, si legge nel testo di risposta all’istanza. “Precisa che il sistema di accumulo non ha fruito di alcuna agevolazione è installato ad uso personale e l’energia accumulata non verrà commercializzata”.
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Da regolamento, gli impianti fotovoltaici possono accedere oggi all’ecobonus 50% (la misura è stata prorogata, per ora, solo fino al 31 dicembre 2018) a patto che abbiano una potenza inferiore a 20 kW e siano installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione. In altre parole devono risultare direttamente a servizio dell’edificio. Tale detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ma nelle norme di riferimento non si fa accenno a impianti di stoccaggio dell’energie elettrica.
È possibile dunque richiedere l’ecobonus del 50% in caso di fotovoltaico con accumulo? E quando tale impianto è installato in un secondo momento rispetto ai pannelli solari?
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sì. “[…] come chiarito espressamente dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella 4 dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo”.
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