Con decreto del direttore della DGIE è stato approvato il regolamento del Fondo per il Reddito Energetico Nazionale. Pichetto: Ora possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica
Obiettivo: realizzare 31.000 impianti fotovoltaici domestici per famiglie in disagio economico
Un altro passo avanti verso il Reddito Energetico 2024 è stato compiuto. Come promesso la scorsa settimana, durante un’audizione al Senato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato formalmente il Regolamento del Fondo Reddito Energetico Nazionale da 200 milioni di euro che aiuterà i nuclei familiari meno abbienti a dotarsi gratuitamente di un impianto fotovoltaico residenziale. Obiettivo della misura? Realizzare nell’arco di due anni – il 2024 e il 2025 – circa 31mila impianti solari domestici al servizio di famiglie in condizione di disagio economico. “Con il regolamento possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante – ha commentato il ministro Pichetto – che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti. E allo stesso tempo, sostiene lo sviluppo di impianti rinnovabili. Si tratta di un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.
Fondo Reddito Energetico: chi sono i beneficiari?
Il provvedimento definisce i requisiti dei beneficiari del Fondo Reddito energetico e dei soggetti realizzatori degli impianti fv. Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le persone fisiche con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 oppure inferiore a 30.000 euro nel caso abbiano almeno quattro figli a carico. La certificazione ISEE deve essere quella relativa all’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di accesso agli incentivi del Fondo. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di agevolazione, beneficiandone una sola volta. E deve necessariamente essere intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica dell’utenza.
Inoltre il soggetto beneficiario non potrà valorizzazione l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari e non autoconsumata per venti anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Regolamento Fondo Reddito energetico: i soggetti realizzatori
Chi può realizzare gli impianti solari residenziali? Nell’ambito del regolamento del Fondo, il GSE ha definito i tempi e le modalità di costituzione di un apposito registro dei soggetti, nonché le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalità di verifiche effettuate dal Gestore ai fini dell’inserimento.
Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al soggetto realizzatore in misura pari ai costi
corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e
alla fornitura dei servizi. Ma entro un limite massimo:
Potenza nominale elettrica – Pn (kWe) | Quota fissa (Euro) | Quota variabile (Euro/kWe) |
2 ≤ Pn ≤ 6 | 2.000 | 1.500 |
Chi realizza gli impianti fotovoltaici dovrà anche stipulare una polizza multi-rischi che assicuri
l’installazione per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio, a favore del beneficiario.
Cosa contiene il Regolamento del Fondo Reddito Energetico Nazionale
Il regolamento disciplina inoltre le modalità di erogazione del contributo in conto capitale e definisce a titolo esemplificativo: gli schemi-tipo di bandi e dei modelli di contratto di reddito energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari e i soggetti realizzatori. Nel provvedimento presenti anche le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale e i criteri di svolgimento dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di accesso. “Tenendo conto, tra l’altro, della verifica del dimensionamento dell’impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell’unità immobiliare del soggetto beneficiario“.
I prossimi passi? Il GSE dovrà a breve attivare la piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. Infine prima della fine di giugno pubblicherà il Bando di di partecipazione sul proprio sito istituzionale. Per la precisione il Gestore dovrebbe aprire la prima procedura a sportello entro 120 giorni dalla pubblicazione del Regolamento e 15 giorni prima il Bando.