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Cosa cambia per il fine vita dei moduli fotovoltaici? Nuove deadline, calcolo trattenuta e revamping

Il MASE approva le nuove istruzioni operative per la gestione dei RAEE fotovoltaici. Comunicare l'adesione ai sistemi collettivi, sarà possibile dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.

Cosa cambia per il fine vita dei moduli fotovoltaici? Nuove deadline, calcolo trattenuta e revamping
Novità nella gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici in Conto Energia. Immagine via depositphotos.com

Istruzioni operative 2025, quali novità per i RAEE fotovoltaici?

Fumata bianca per le nuove modalità di gestione dei vecchi pannelli solari. Ieri il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto direttoriale n.45 del 12 marzo ha approvato le istruzioni operative 2025 per il fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati. Un documento di 37 pagine che definisce gli adempimenti a carico del Soggetto Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico sussidiato. Ma anche quelli in capo al GSE a garanzia della totale gestione dei RAEE derivanti da moduli. 

Il testo recepisce le ultime novità in materia, aggiunte dal DL Energia 2024 e DL Materie Prime Critiche. Le principali modifiche riguardano: le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo; l’introduzione di due finestre temporali annuali per la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi; la razionalizzazione delle casistiche di “revamping totale e rilevante”.

Storia del sistema di gestione dei rifiuti fotovoltaici

Dal 2014 la normativa italiana segue e accompagna il fine vita del fotovoltaico, assicurando ai pannelli solari un percorso in linea con i dettami dell’economia circolare. Oggi, come per tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche i RAEE fotovoltaici sono legati al versamento, da parte del produttore, di un contributo ambientale.

Di cosa si tratta? Di una quota a copertura dei costi per le attività di ritiro, trasporto, trattamento e riciclo dei rifiuti. Ciononostante, per le decine di milioni di moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia e installati prima del 2014 (ossia prima che il fotovoltaico entrasse nel perimetro della disciplina sui RAEE e della responsabilità estesa del produttore), non era previsto alcun contributo ambientale da parte del produttore. Oppure, laddove fosse presente, era completamente insufficiente a coprire la spesa.

Ecco perché, in prima istanza il legislatore introdusse una garanzia finanziaria, trattenuta dal GSE direttamente dagli incentivi erogati ai Soggetti Responsabili.

Con il D.Lgs. n. 118/2020 è stata offerta un’alternativa: versare la stessa quota direttamente nel Trust di un sistema collettivo riconosciuto. Evitando quindi la trattenuta sugli incentivi.

A luglio 2022 le Istruzioni Operative del GSE hanno fissato a 10€/modulo la quota di garanzia finanziaria da versare.nTuttavia lo scorso anno sono arrivate altre modifiche prima con il DL Energia e poi con quello Materie prime. 

Il fine vita dei moduli fotovoltaici nel DL Energia

Il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, aggiunge alla disciplina in materia due brevi ma essenziali modifiche: raddoppia la somma trattenuta dal GSE rispetto a quella versata nei sistemi collettivi. 20€/modulo contro 10€/modulo. E assegna al Gestore un attività di monitoraggio sia per le adesioni ai consorzi che delle quantità di pannelli solari smaltiti.

Riportiamo l’articolo in questione nel passaggio inerente i RAEE del fotovoltaico.

Art. 4-ter

Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il GSE svolge un’attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti“;
b) all’articolo 40, comma 3, dopo le parole: “La somma trattenuta,” sono inserite le seguenti: “pari al doppio di quella”.

Decreto Materie Prime Critiche e RAEE fotovoltaici

L’articolo 9-bis del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 115 interviene sul fine vita dei moduli fotovoltaici introducendo due tempistiche sfalsate per comunicare la scelta di adesione ad un sistema collettivo.

Riportiamo integralmente l’articolo:

Art. 9-bis

(Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati).
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l’integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.”;
b) all’articolo 24-bis, comma 1:
1) al quarto periodo, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell’ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l’invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative”.
2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., nell’ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

Istruzioni operative per il fine vita dei moduli fotovoltaici, cosa cambia?

Le novità inserite nel documento riguardano necessariamente le modalità per il calcolo della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo). Al fine di supportare gli operatori il Gestore ha predisposto un simulatore per il calcolo del piano di rateizzazione delle quote a garanzia nell’intero periodo di trattenimento.

Arrivano inoltre le prime due finestre temporali per la comunicazione da parte del Soggetto Responsabile dell’avvenuta adesione ai Sistemi Collettivi. 

  • La prima sarà operativa a partire dal 1° aprile 2025 fino al 31 maggio 2025.
  • La seconda dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025

Per gli anni successivi al 2025, le finestre temporali sono così definite: dal 1° febbraio al 31 marzo (prima finestra temporale) e dal 1° giugno al 31 luglio (seconda finestra temporale). “Al riguardo – sottolinea la nota stampa –  si precisa che le trattenute saranno effettuate dal GSE al termine delle finestre temporali”.

Revamping dei moduli fotovoltaici

Non solo. Le istruzioni operative razionalizzano le casistiche di revamping totale e rilevante, anche in relazione alla documentazione da presentare al fine di attestare la corretta gestione del fine vita degli impianti di tipologia professionale. Vediamo le istruzioni operative 2025 nel dettaglio.

In caso di intervento revamping totale:

  • Se la sostituzione dei moduli fotovoltaici è avvenuta prima dell’inizio del trattenimento delle quote, il GSE non procederà oltre. A patto che il Soggetto Responsabile dimostri il corretto smaltimento dei vecchi pannelli o fornisca la documentazione del ritiro in garanzia. I nuovi moduli non devono provenire da scorte tecniche precedenti all’entrata in vigore delle normative sullo smaltimento. In caso contrario, il trattenimento continua.
  • Se la sostituzione avviene dopo l’inizio del trattenimento, il GSE interromperà l’operazione e restituirà le quote già trattenute. Ma con le stesse condizioni sopra citate.
  • Se, invece i pannelli solari rimossi, correttamente funzionanti e quindi non classificabili come RAEE, vengano venduti e spediti al di fuori del territorio nazionale, “è possibile essere esonerati dal trattenimento delle quote a garanzia purché il Soggetto Responsabile dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato VI del D.lgs. 49/2014”.

In caso di intervento revamping rilevante:

  • se la sostituzione parziale riguarda più della metà dei moduli fotovoltaici originali, il Gestore trattiene le quote solo per la metà dei moduli installati all’inizio. Anche in questo caso i nuovi pannelli fotovoltaici non devono provenire da scorte tecniche precedenti alle normative sullo smaltimento.
  • Se il revamping rilevante avviene dopo l’inizio del trattenimento, il GSE ricalcola le quote, mantenendole solo per la metà dei moduli originali.
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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.