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Fer X Transitorio, il parere di ARERA sul testo

Fer X Transitorio, il parere di ARERA sul testo
Foto di Kay Dittner su Unsplash

Fer X Transitorio, incentivi validi solo fino al 31 dicembre 2025

È stato chiamato Decreto Fer X Transitorio per non confonderlo con il Decreto FER X vero e proprio, di cui però contiene le principali innovazione. Parliamo dell’atto ministeriale che introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili valido solo fino al 31 dicembre 2025. Lo schema del provvedimento, previsto dal D.lgs di recepimento della direttiva RED II, è stato inviato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che ha oggi restituito il proprio parere. Ma andiamo con ordine.

Decreto FER X transitorio, cosa prevede la bozza

Il Decreto FER Transitorio reca un “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Come spiega la stessa ARERA il testo è stato strutturato in modo da poter essere sottoposto all’approvazione della Commissione europea in tempi rapidi nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato.

E in linea generale riproduce lo schema del FER X vero e proprio. Ma con alcune differenze. Ad esempio individua i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW – per il solo periodo fino alla fine del 2025. Di 23,65 GW totali:

Altra differenza: la bozza del FER X Transitorio non prevede che, nel caso delle gare per la selezione delle offerte, al prezzo offerto siano applicati appositi coefficienti per ciascuna zona di mercato. Tuttavia per i soli impianti fotovoltaici introduce un fattore di correzione da sommare al prezzo di aggiudicazione per tenere conto dei diversi livelli locali di irraggiamento.

Per ottenere un via libera sicuro da parte della Commissione europea, il meccanismo dispone che per gli impianti ad accesso diretto, i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. E, in relazione alle ore in cui il prezzo di aggiudicazione è riconosciuto a partire dalla producibilità (anziché sulla base della produzione netta immessa in rete), che “l’erogazione avvenga a valle del periodo di incentivazione di 20 anni e il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti”.

DM transitorio, cosa ne pensa l’ARERA

L’authority ha inviato al MASE il proprio parere ribadendo quanto già espresso sul Decreto FER X vero e proprio. E sottolineando come per il meccanismo transitorio sia, a suo avviso, necessario ridurre i contingenti disponibili. Perché? Perché lo schema “non contiene i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X“. “Si ritiene infatti necessario che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia il più possibile coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico, e che pertanto debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X“, scrive il regolatore.

Dito puntato anche su quelli che dovrebbero essere i compiti dell’ARERA stessa, ossia la definizione dei prezzi di prezzo di esercizio nel caso di impianti rinnovabili ad accesso diretto. Tale funzione, sottolinea l’Authority, non può essere espletata entro i 60 giorni previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, “in quanto si sommano a quelle già attribuite all’Autorità (in particolare quelle relative alle modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto di produzione) e devono – anche esse – essere necessariamente svolte previa consultazione con gli operatori; si ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE”.

In fine benché lo schema in questione conservi la maggior parte delle innovazioni presenti nella bozza del FER X definitivo, ARERA ritiene sia importante adottare tutti gli strumenti necessari per accelerare l’approvazione di quest’ultimo da parte della Commissione europea.

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