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Fer X Transitorio, firmato il decreto. Ecco il testo

Dopo l'ok della Commissione Europea arriva la sigla del ministro Pichetto sullo schema di decreto ministeriale "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Il regime mette a disposizione 9,7 miliardi di euro

Fer X Transitorio, il parere di ARERA sul testo

Fer X Transitorio, incentivi validi solo fino al 31 dicembre 2025

È stato chiamato Decreto Fer X Transitorio per non confonderlo con il Decreto FER X vero e proprio, di cui però contiene le principali innovazione. Parliamo dell’atto ministeriale che introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili da 9,7 miliardi di euro, valido solo fino al 31 dicembre 2025. Lo schema del provvedimento, previsto dal D.lgs di recepimento della direttiva RED II, è stato firmato finalmente firmato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ultimo passaggio prima della pubblicazione. Ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito ministeriale.

L’iter del Fer X transitorio

Lo scorso anno sul testo si era espressa l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) restituendo a fine luglio il proprio parere. Parere parzialmente accolto dal Dicastero che aveva messo mano alla bozza per inserire alcuni suggerimenti dell’Authority.

Inviato a Bruxelles il 17 dicembre 2024 l’Esecutivo von der Leyen aveva approvato il regime ai sensi della normativa comunitaria temporanea sugli aiuti di Stato. “Con la decisione odierna – aveva commentato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva – l’Italia sarà in grado di supportare la produzione di energia elettrica rinnovabile da varie tecnologie, come l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico o l’energia idroelettrica”.

Il via libera era arrivato in seguito al riconoscimento che il meccanismo FER X Transitorio è “necessario, appropriato e proporzionato per accelerare la transizione verde”.

Un semaforo verde accolto con soddisfazione dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin “il via libera della Commissione Europea allo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto FER X transitorio, è un passo importante verso l’innovazione che serve al Paese nel percorso di transizione”.

Dopo il passaggio in Corte dei Conti, il provvedimento è stato siglato dal MASe. Per la precisione la firma risale al 30 dicembre 2024, ma la versione firmata è iniziata a circolare solo oggi. Ma cosa prevede il testo nella sua formulazione definitiva? Rispetto allo schema iniziale, il testo del FER X transitorio concede più tempo alla stessa ARERA per i compiti assegnatele e mette mano ai contingenti.

Ma andiamo con ordine.

Decreto FER X transitorio, cosa’è?

Il Decreto FER Transitorio reca un “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Come spiega la stessa ARERA il testo è stato strutturato in modo da poter essere sottoposto all’approvazione della Commissione europea in tempi rapidi nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato. Nel dettaglio il DM stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto:

  1. gli impianti fotovoltaici;
  2. gli impianti eolici;
  3. gli impianti idroelettrici;
  4. gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

E in linea generale il testo ricalca lo schema del FER X vero e proprio. Ma con alcune differenze. Ad esempio individua i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali nella bozza originale – per il solo periodo fino alla fine del 2025.

Inoltre per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria pari al 10% del costo di investimento previsto per l’impianto che partecipa all’asta.

I contingenti nella bozza di ottobre 2024

Nella bozza di ottobre 2024 del FER X transitorio:

  • 3 GW sono dedicati agli impianti rinnovabili in accesso diretto, ossia quelli con potenza sotto 1 MW.
  • 14,65 GW sono riservati agli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW che accedono al regime tramite procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Quest’ultimi appaiono così suddivisi per tipologia di FER:

Tabella contingenti della Bozza Fer X transitorio 2024

FERX transitorio, le procedure competitive

Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, le dovranno essere inviate al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) allegando:

  • l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
  • la documentazione richiesta sui requisiti;
  • l’impegno a versare la cauzione definitiva;
  • una cauzione provvisoria, pari alla metà di quella definitiva;
  • evidenza della manifestazione di interesse.
Prezzi di esercizio Fer X transitorio
Prezzi di esercizio

A livello generale nel caso delle aste il Decreto FER X Transitorio non prevede l’applicazione al prezzo offerto di coefficienti per zona di mercato. Tuttavia per i soli impianti fotovoltaici introduce un fattore di correzione da sommare al prezzo di aggiudicazione per tenere conto dei diversi livelli locali di irraggiamento o dell’applicazione finale. Ovvero:

  • più 27 euro/MWh per sistemi fv in sostituzione di eternit o amianto;
  • più 5 euro/MWh per impianti realizzati su specchi d’acqua;
  • più 4 euro/MWh per le regioni del Centro Italia;
  • più 10 euro/MWh per le regioni del Nord Italia.

Aggiornamento periodico

Per ottenere un via libera sicuro da parte della Commissione europea, il meccanismo ha previsto per gli impianti ad accesso diretto che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. E, in relazione alle ore in cui il prezzo di aggiudicazione è riconosciuto a partire dalla producibilità (anziché sulla base della produzione netta immessa in rete), che “l’erogazione avvenga a valle del periodo di incentivazione di 20 anni e il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti”.

Nei casi in cui gli impianti debbano tagliare la produzione in base agli ordini di dispacciamento o in caso di prezzi dell’elettricità pari a zero o negativi sul MDG (mercato del giorno prima), la tariffa incentivante verrà concessa per la produzione di elettricità potenziale anziché su quella effettiva effettiva.

Solo il 95% dell’elettricità prodotta da ciascun beneficiario sarà supportato nell’ambito del contratto per differenza (CfD) bidirezionale, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.

Decreto FER X transitorio, come viene valorizzata l’energia?

Il testo del FER X prevede due modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta rimane nella disponibilità del produttore, che la valorizza autonomamente sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima (MGP).

  • Se la differenza è positiva, il Gestore eroga un corrispettivo pari a tale differenza sulla produzione netta immessa in rete.
  • Se la differenza è negativa, il Gestore conguaglia o richiede al produttore un corrispettivo pari a tale differenza sulla produzione netta immessa in rete.

Per gli impianti con potenza inferiore a 200 kW il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, fornendo al produttore una tariffa omnicomprensiva o, su richiesta l’applicazione del regime previsto per gli impianti con potenza superiore o uguale a 200 kW.

Requisiti per accedere ai meccanismi di supporto

Il testo del FER X descrive i requisiti specifici per la partecipazione dei diversi impianti

Per l’idroelettrico, la concessione di derivazione deve essere conforme alle linee guida per le valutazioni ambientali e per la determinazione del deflusso minimo vitale sono ammessi solo le seguenti tipologie di impianti:

  1. su canali o condotte esistenti, senza alterazione di portata o periodo di prelievo.
  2. utilizzo di acque di restituzione o scarico di utenze esistenti, senza modificarne il punto.
  3. sfruttamento di salti su briglie o traverse esistenti, senza alterare l’alveo naturale o la risorsa idrica.
  4. utilizzo di parte del deflusso minimo vitale per la scala di risalita, senza alterare l’alveo naturale.

Per impianti fotovoltaici (inclusi agrivoltaici e su specchi d’acqua), è necessario che i componenti siano nuovi e che i moduli siano immessi sul mercato da produttori aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

DM FER X transitorio, il parere dell’ARERA

L’authority aveva inviato al MASE il proprio parere ribadendo quanto già espresso sul Decreto FER X vero e proprio. E sottolineando come per il meccanismo transitorio fosse, a suo avviso, necessario ridurre i contingenti disponibili. Perché? Perché lo schema “non contiene i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X“.

Si ritiene infatti necessario che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia il più possibile coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico, e che pertanto debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X“, scrive il regolatore.

Dito puntato anche su quelli che dovrebbero essere i compiti dell’ARERA stessa, ossia la definizione dei prezzi di prezzo di esercizio nel caso di impianti rinnovabili ad accesso diretto. Tale funzione, sottolineava l’Authority, non può essere espletata entro i 60 giorni previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, in quanto:

si sommano a quelle già attribuite all’Autorità (in particolare quelle relative alle modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto di produzione) e devono – anche esse – essere necessariamente svolte previa consultazione con gli operatori; si ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE”.

La nuova abbozza ha accolto il suggerimento portando a 90 giorni il tempo limite.

In fine benché lo schema in questione conservi la maggior parte delle innovazioni presenti nella bozza del FER X definitivo, ARERA ritieneva sia importante adottare tutti gli strumenti necessari per accelerare l’approvazione di quest’ultimo da parte della Commissione europea.

Articolo originale del luglio 2024, aggiornato il 4 febbraio 2024

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.