La Commissione Europea ha approvato il regime incentivante da 9,7 miliardi di euro. Ultimi passi per lo schema di decreto ministeriale "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”
Fer X Transitorio, incentivi validi solo fino al 31 dicembre 2025
È stato chiamato Decreto Fer X Transitorio per non confonderlo con il Decreto FER X vero e proprio, di cui però contiene le principali innovazione. Parliamo dell’atto ministeriale che introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili valido solo fino al 31 dicembre 2025. Lo schema del provvedimento, previsto dal D.lgs di recepimento della direttiva RED II, è stato inviato ad inizio estate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che ha restituito a fine luglio il proprio parere. Parere parzialmente accolto dal Dicastero che ha messo mano al testo per inserire alcuni suggerimenti dell’Authority. E oggi 17 dicembre 2024 il regime ha ricevuto il via libera dalla Commissione Europea.
L’Esecutivo von der Leyen ha approvato il regime incentivante da 9,7 miliardi di euro ai sensi della normativa comunitaria temporanea sugli aiuti di Stato. “Con la decisione odierna – ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva – l’Italia sarà in grado di supportare la produzione di energia elettrica rinnovabile da varie tecnologie, come l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico o l’energia idroelettrica”.
Il via libera arriva in seguito al riconoscimento che il meccanismo FER X Transitorio è “necessario, appropriato e proporzionato per accelerare la transizione verde”.
Soddisfatto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin “il via libera della Commissione Europea allo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto FER X transitorio, è un passo importante verso l’innovazione che serve al Paese nel percorso di transizione”.
Il testo sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ma cosa prevede il testo nella sua versione definitiva? Rispetto allo schema iniziale, la bozza di ottobre 2024 del FER X transitorio concede più tempo alla stessa ARERA per i compiti assegnatele e mette mano ai contingenti.
Ma andiamo con ordine.
Decreto FER X transitorio, cosa’è?
Il Decreto FER Transitorio reca un “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Come spiega la stessa ARERA il testo è stato strutturato in modo da poter essere sottoposto all’approvazione della Commissione europea in tempi rapidi nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato. Nel dettaglio il DM stabilisce le modalità e le
condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto:
- gli impianti fotovoltaici;
- gli impianti eolici;
- gli impianti idroelettrici;
- gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
E in linea generale i testo ricalca lo schema del FER X vero e proprio. Ma con alcune differenze. Ad esempio individua i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali nella bozza originale – per il solo periodo fino alla fine del 2025.
I contingenti nella bozza di ottobre 2024
Nella bozza di ottobre 2024 del FER X transitorio:
- 3 GW sono dedicati agli impianti rinnovabili in accesso diretto, ossia quelli con potenza sotto 1 MW.
- 14,65 GW sono riservati agli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW che accedono al regime tramite procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Quest’ultimi appaiono così suddivisi per tipologia di FER:
FERX transitorio, le procedure competitive
Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, si legge nel testo, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria, pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta.
La bozza del FER X Transitorio non prevede che, nel caso delle gare per la selezione delle offerte, al prezzo offerto siano applicati appositi coefficienti per ciascuna zona di mercato. Tuttavia per i soli impianti fotovoltaici introduce un fattore di correzione da sommare al prezzo di aggiudicazione per tenere conto dei diversi livelli locali di irraggiamento.
Per ottenere un via libera sicuro da parte della Commissione europea, il meccanismo ha previsto per gli impianti ad accesso diretto che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. E, in relazione alle ore in cui il prezzo di aggiudicazione è riconosciuto a partire dalla producibilità (anziché sulla base della produzione netta immessa in rete), che “l’erogazione avvenga a valle del periodo di incentivazione di 20 anni e il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti”.
Nei casi in cui gli impianti debbano tagliare la produzione in base agli ordini di dispacciamento o in caso di prezzi dell’elettricità pari a zero o negativi sul MDG (mercato del giorno prima), la tariffa incentivante verrà concessa per la produzione di elettricità potenziale anziché su quella effettiva effettiva. Solo il 95% dell’elettricità prodotta da ciascun beneficiario sarà supportato nell’ambito del contratto per differenza (CfD) bidirezionale, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.
DM FER X transitorio, il parere dell’ARERA
L’authority aveva inviato al MASE il proprio parere ribadendo quanto già espresso sul Decreto FER X vero e proprio. E sottolineando come per il meccanismo transitorio fosse, a suo avviso, necessario ridurre i contingenti disponibili. Perché? Perché lo schema “non contiene i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X“.
“Si ritiene infatti necessario che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia il più possibile coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico, e che pertanto debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X“, scrive il regolatore.
Dito puntato anche su quelli che dovrebbero essere i compiti dell’ARERA stessa, ossia la definizione dei prezzi di prezzo di esercizio nel caso di impianti rinnovabili ad accesso diretto. Tale funzione, sottolineava l’Authority, non può essere espletata entro i 60 giorni previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, in quanto:
“si sommano a quelle già attribuite all’Autorità (in particolare quelle relative alle modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto di produzione) e devono – anche esse – essere necessariamente svolte previa consultazione con gli operatori; si ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE”.
La nuova abbozza ha accolto il suggerimento portando a 90 giorni il tempo limite.
In fine benché lo schema in questione conservi la maggior parte delle innovazioni presenti nella bozza del FER X definitivo, ARERA ritieneva sia importante adottare tutti gli strumenti necessari per accelerare l’approvazione di quest’ultimo da parte della Commissione europea.
Articolo originale del luglio 2024, aggiornato il 9 ottobre 2024
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