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Energy Release 2.0, il MASE approva le regole operative del GSE

Energy Release 2.0, il MASE approva le regole operative del GSE

Fumata bianca per le regole operative dell’Energy Release 2.0, il nuovo regime di sostegno alle rinnovabili nelle imprese energivore. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato oggi il decreto direttoriale che approva la disciplina d’accesso al meccanismo, redatta al GSE. L’atto ministeriale entrerà ufficialmente in vigore domani 31 ottobre e avvierà il conto alla rovescia per il bando d’assegnazione e l’apertura del portale.

Per il titolare del MASE Gilberto Pichetto, “le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici ci permettono di procedere nell’attuazione di una norma che può accompagnare con grande efficacia circa 3.800 imprese energivore nel processo di transizione”. Il provvedimento, nelle intenzioni del ministro, punta a contribuire a rendere il sistema produttivo italiano più competitivo col resto d’Europa, una risposta a quasi quattromila tra le aziende più energivore che affrontano una concorrenza internazionale sfidante sui costi della transizione. Allo stesso tempo la misura mira ad alimentare la produzione da fonti rinnovabili e il loro dispiegamento.

 Ma vediamo nel dettaglio tempistiche e modalità.

Energy Release 2.0, cos’è e come funziona?

L’Energy Release 2.0 è un meccanismo per lo sviluppo di capacità rinnovabile da parte delle imprese energivore. Istituito con Decreto del MASE a luglio di quest’anno (DM del 23.07.2024 n.268) e per volere del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, l’Energy Release funziona sulla base di una sorta di scambio.

Le aziende energivore si impegnano a realizzare nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici; in cambio possono chiedere al GSE l’anticipazione – per un periodo di tre anni a prezzi fissi e conveniente – di una parte dell’energia elettrica che le installazioni produrranno in futuro.

Come aveva già avuto modo di spiegare il ministro Pichetto, il regime garantirà così alle imprese con alti consumi di energia, prezzi più contenuti per alleggerire la spesa elettrica. E nel contempo aiuterà il Belpaese a far crescere la capacità verde installata. Una volta costruiti gli impianti, l’energia verrà semplicemente restituita GSE in un periodo di 20 anni dall’entrata in esercizio degli stessi.

A chi è rivolta la misura?

Ai clienti finali energivori. Vale a dire alle aziende iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso CSEA anche attraverso aggregazione. A patto in quest’ultimo caso che individuino un soggetto aggregatore che agisca quale controparte del contratto di anticipazione e restituzione.

Ma il regime tocca indirettamente anche soggetti terzi con cui le imprese energivore possono sottoscrivere contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile (PPA) e cui in caso spetterebbe l’onere di restituzione dell’energia anticipata.

Energy release, quando aprirà il Bando?

Da norma il bando per l’assegnazione dell’energia elettrica sarà aperto dal GSE entro il 15 novembre 2024. Verrà comunicato allora il volume di energia elettrica nella disponibilità del Gestore, le relative Garanzie di Origine e il profilo di cessione contrattuale. Sarà ovviamente tutta energia derivante dagli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato o dello scambio sul posto.

Il bando conterrà anche il prezzo di cessione e i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da FER che deve essere realizzata.

Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando GSE, i clienti finali energivori dovranno presentare la propria manifestazione di interesse. Indicando il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione. E impegnandosi a “realizzare o a far realizzare da un soggetto terzo nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili la cui entrata in esercizio deve avvenire entro i 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione”.

Non solo. Dovranno anche impegnarsi a sottoscrivere il contratto di restituzione dell’energia elettrica e a prestare idonea garanzia..

 La nuova capacità di generazione

Secondo il Decreto Energy Release la nuova capacità di generazione dovrà avere una potenza complessiva “pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione”. E potrà essere implementata tramite:

“La nuova capacità  – si legge nelle regole operative dell’Energy Release 2.0 – si riferisce ad impianti che devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro […] i 40 mesi successivi.

Ci sarà possibilità di chiedere una proroga del termine ma solo per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nell’iter amministrativo. “Detta proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030″.

I contratti per differenza a due vie

Sia l’anticipazione che la restituzione dell’energia elettrica avverranno attraverso contratti per differenza a due vie (CfD), stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione. Prezzo definito dal GSE tenendo conto del costo efficiente medio di produzione rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature e competitive.

Nel dettaglio per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione alla quota mensile del volume assegnato: 

  1. riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica; 
  2. conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita.

Le garanzie

Ai fini della sottoscrizione del contratto di anticipazione il GSE dovrà anche acquisire “idonee garanzie”. A copertura di tali costi le aziende energivore possono richiedere un un contributo ai sensi del regolamento UE sugli aiuti «de minimis». “Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni”, si legge nel decreto Energy Release.

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