L'Autorità pubblica la memoria contenente i rilievi in merito allo schema di decreto legislativo con cui l'Italia recepirà la Direttiva europea sulle fonti rinnovabili. Appunti su autoconsumo, incentivi, biometano e idrogeno
Le novità del Dlgs Rinnovabili passate sotto la lente dell’Autorità per l’energia
(Rinnovabili.it) – Dopo le norme sul mercato elettrico anche quelle di promozione delle rinnovabili passano sotto la lente dell’ARERA, l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente. Il regolatore ha pubblicato oggi la memoria dedicata allo schema del Dlgs Rinnovabili con cui l’Italia dovrebbe recepire la direttiva comunitaria conosciuta come REDII. La 119 pagine di bozza riportano gli strumenti con cui il Paese intende conseguire un obiettivo minimo del 30% di rinnovabili sul consumo energetico finale lordo e i futuri aggiustamenti della mira energetica. Un testo ampio ampio che passa in rassegna temi come i regimi di sostegno per la produzione elettrica verde, la promozione delle rinnovabili termiche, la produzione di biometano ed idrogeno, l’autoconsumo e i nuovi obblighi per edilizia e trasporti.
Cosa ne pensa l’ARERA? Nella memoria l’Authority fornisce alcuni elementi di contesto e di precisazione ritenuti utili al Dlgs Rinnovabili. A partire dai rilievi in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche (CER). Il regolatore chiede infatti che nel testo normativo si precisi che l’autoconsumatore di energia rinnovabile operi “entro un unico sito dai confini definiti” e che non abbia l’obbligo di offrire servizi ancillari, ma solo la facoltà. Per l’autoconsumo collettivo reputa inoltre necessario precisare che gli impianti di produzione rinnovabile, al pari dei soggetti si debbano trovare nello stesso edificio o condominio ai fini della condivisione dell’energia.
No allo scorporo in bolletta dell’energia condivisa. Per ARERA, infatti, limiterebbe la flessibilità consentita alle CER o ai gruppi di autoconsumatori collettivi escludendo a priori “diverse modalità di ripartizione del valore […](per esempio, la ripartizione potrebbe essere effettuata in funzione dalla parte di investimento sostenuta, oppure di aspetti sociali nel caso di clienti disagiati)”.
Sul fronte delle rinnovabili elettriche e dei relativi incentivi, l’Autorità propone che i contingenti per le procedure d’asta al ribasso siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell’esito dell’individuazione delle aree idonee. Parere contrario invece per la proposta di assegnare, sempre nel contesto dei grandi impianti, incentivi che promuovano l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo.
Il regolatore plaude scelta di impiegare i proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO2 per alleggerire le bollette dagli oneri di sistema, auspicando “da un lato, che tale quota sia definita […] in modo da non risultare trascurabile”, e, dall’altro che si prevedano apposite ulteriori modalità di finanziamento degli oneri.
Per quanto riguarda le semplificazioni per l’installazione di impianti rinnovabili in edilizia, l’ARERA suggerisce che il modello unico – valido oggi per il fotovoltaico fino a 20 kW o la cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kW – sia esteso “non solo al ritiro dedicato e agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW, ma anche alle altre tipologie impiantistiche e ai sistemi di accumulo ubicati presso gli edifici”.
Una parola anche sull’articolo 37 del Dlgs Rinnovabili, che richiede di integrare le produzioni stimate relative agli impianti di biometano nel Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale. In questo caso l’Authority considera troppo breve il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e propone un prolungamento fino a 180 giorni. Contestualmente suggerisce al Ministero per la Transizione ecologica di aggiornare le specifiche di qualità del gas naturale, “individuando le percentuali ammesse di idrogeno” e di definire “le specifiche di qualità per l’immissione in rete di miscele gassose che contengono prevalentemente idrogeno”.