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Dl Semplificazione: cosa cambia per il fotovoltaico?

Dl semplificazione

Le novità energetiche del Dl Semplificazione

(Rinnovabili.it) – Prosegue in Aula al Senato la discussione del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, meglio noto come Dl Semplificazione. Come lo stesso nome esplicita, il provvedimento introduce misure urgenti volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici. Ma tra i suoi obiettivi primari vi è anche un rinnovato sostegno all’economia verde.

In questo contesto uno dei capitoli cardine del Dl Semplificazione è l’articolo 56, recante disposizioni in materia di interventi su progetti o im­pianti alimentati da fonti di energia rinno­vabile. Le norme presentate hanno l’obiettivo di sem­plificare gli interventi sulle installazioni verdi con un occhio di riguardo alla tecnologia fotovoltaica. Nel dettaglio l’articolo interviene in merito alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli interventi di ammodernamento su im­pianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante-in­tervento. Con la norma proposta si introduce la di­chiarazione di inizio lavori asseverata, ana­loga alla CILA a patto che gli interventi siano a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Il testo precisa che questi lavori non sono sottoposti a valutazioni am­bientali e paesaggistiche, né al­l’acquisizione di atti di assenso.

Il passaggio in Senato ovviamente ha arricchito il Dl Semplificazione di un ampio numero di emendamenti, alcuni dei quali riguardano direttamente le misure sull’energia, art.56 in primis. Ad spiegarne i contenuti è oggi il senatore Gianni Girotto (M5S) “I lavori delle Commissioni 1a e 8a del Senato si sono conclusi con l’approvazione di diversi emendamenti al DL Semplificazione, da me presentati, che introducono rilevanti novità a sostegno del settore dell’innovazione tecnologica in ambito energetico e aggiungono tasselli importanti al processo di decarbonizzazione del Paese”. A partire dall’ampliamento della sopracitata semplificazione anche alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati “sulle coperture di fabbricati rurali, a uso produttivo e residenziali”

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Non solo. “Segnaliamo anche il riconoscimento dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici che saranno realizzati sulle cave e le discariche (che fino ad ora non era previsto)”, prosegue Girotto. 

Novità anche per il fotovoltaico in sostituzione dell’amianto grazie a una maggiore semplicità di utilizzo degli incentivi del decreto FER1. Riporta il testo dell’emendamento: 

  1. non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
  2. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto. 

Ci tengo anche a segnalare – continua il senatore – la modifica, in materia di efficienza energetica, che interviene sul decreto legislativo relativo alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili del 2011, che limitava la fattispecie ai soli settori elettrico e termico: con l’emendamento si allarga la possibilità anche all’efficienza energetica”.

Tra gli emendamenti passati, anche quello che stabilisce di classificare come opere connesse (ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003) gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica

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