Gli emendamenti al Dl Agricoltura riguardati il fotovoltaico a terra
Il 4 luglio il Senato ha votato la fiducia sul Dl Agricoltura. Con 99 voti favorevoli, 59 contrari e 1 astenuto, il ddl di conversione in legge del Decreto esce da Palazzo Madama diretto a alla Camera. Ma non prima di aver fatto fatto proprie una serie di modifiche volute dal Governo. Alcuni emendamenti riguardano direttamente il tanto criticato articolo 5 sul fotovoltaico a terra, su cui si impernia il nuovo scontro rinnovabili-occupazione di suolo. A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aree Idonee appare opportuno capire quali vincoli sono stati aggiunti o tolti al comparto.
L’articolo 5. del Decreto Agricoltura
La norma in questione ha da subito scaldato gli animi imponendo una sorta di messa al bando per gli impianti fotovoltaici a terra in Italia, applicata in maniera abbastanza “grossolana” nella prima bozza del testo. La versione uscita dal Consiglio dei Ministri mitigava le posizioni iniziali inserendo una serie di eccezioni per salvaguardare gli investimenti del PNRR. Ma nel complesso il Dl Agricoltura gettava lunghe ombre sullo sviluppo dell’energia solare nazionale.
Il passaggio in Senato non ha risolto le preoccupazioni ma ha fornito maggiore chiarezza per ciò che concerne l’applicazione della norma. Ma vediamo nel dettaglio gli emendamenti al Decreto Agricoltura che riguardano direttamente il fotovoltaico a terra.
Gli emendamenti all’articolo 5
Le modifiche introdotte fanno salvi i progetti fotovoltaici a terra per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative. VIA compresa.
Novità anche sul fronte dei contratti di cessione dei diritti di superficie, ossia i contratti di affitto per un terreno agricolo o industriale ai fini dell’installazione di un impianto fotovoltaico. Questa operazione prende il via con un accordo preliminare. L’atto sancisce l’impegno tra le parti durante l’iter autorizzativo ed è la base del contratto definitivo siglato una volta che il progetto ha ottenuto il via libera. Il DL Agricoltura interveniente sulla questione affermando che la durata dei contratti – anche quelli preliminari – non può essere inferiore a sei anni. E chiarendo la procedura per il rinnovo.
Il testo entra anche nel merito della tassazione della produzione energetica. Questione per certi versi storica, su cui si è espressa recentemente anche l’Agenzia dell’Entrate, specificando le condizioni e limiti perché la produzione fotovoltaica si configuri come reddito agrario e non come reddito da attività di impresa.
Il nuovo testo sul fotovoltaico a terra nel Dl Agricoltura
Come è stato modificato il testo (aggiunte in grassetto, eliminazioni con testo barrato):
1. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto , nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.”
2. L’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:
“423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari”.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.