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DL Agricoltura: alla Camera tutti gli emendamenti bocciati, attesa la fiducia

DL Agricoltura: alla Camera tutti gli emendamenti bocciati, attesa la fiducia
Foto di American Public Power Association su Unsplash

Il DL Agricoltura licenziato dal Senato è giunto alla Camera, dove dovrà essere convertito in legge entro il 14 luglio. Nulla cambierà, in particolare sul controverso art. 5 che prevede lo stop al fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. La commissione Agricoltura ha bocciato tutti gli emendamenti (298) e dato mandato al presidente Mirco Carloni (Lega) di riferire in Aula. Il Governo, dunque, così come avvenuto al Senato, porrà la questione di fiducia sul provvedimento. Quanto ai tempi, la questione di fiducia sul dl dovrebbe essere posta domani e votata giovedì.

Gli emendamenti presentati sono stati tutti bocciati, M5S ne aveva presentati 150, tutti cassati. Non hanno voluto ascoltare ragioni, ed erano tutti emendamenti di buonsenso”, lamenta Alessandro Caramiello, deputato M5S membro della commissione. Sull’art. 5, quello che comporta lo stop al fotovoltaico a terra, “non c’è stato spazio per discussione, su nulla, non hanno voluto ascoltarci- prosegue- Sono intervenuto una ventina di volte ma il presidente andava velocissimo, voleva chiudere. Siamo intervenuti solo io e un collega del Pd, da parte del resto delle forze di opposizione nulla: in commissione non abbiamo più nessuno di AVS e da Italia viva e Azione non sono intervenuti”.

Ora si va in Aula con la fiducia e il testo uscito dal Senato, “nessuna modifica, alla Camera la maggioranza non ha presentato nulla, né emendamenti né ordini del giorno. Interverremo solo noi in discussione generale, in dichiarazione di voto sulla fiducia e sulla dichiarazione di voto finale”, rileva Caramiello, “abbiamo presentato 12 ordini del giorno che riprendono gli emendamenti presentati, anche in merito al fotovoltaico, e di questo si occuperà la collega Patty L’Abbate”.

Il provvedimento limita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici solo a specifiche e limitate aree. Una misura che i settori industriali delle rinnovabili e il mondo ambientalista ritengono un grave ostacolo alla realizzazione di potenza fotovoltaica. Al Senato gli emendamenti che chiedevano un ripensamento sono stati nella quasi totalità cassati.

Nessuna sorpresa in commissione Agricoltura alla Camera, dove è accaduto altrettanto. D’altro canto, la scadenza del decreto e le regole del bicameralismo perfetto non lasciavano altra scelta: entro il 14 luglio si deve chiudere tutto, impensabile la decadenza.

La commissione Agricoltura della Camera ha iniziato oggi a votare i 298 emendamenti presentati al Dl recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per quelle di interesse strategico nazionale, già approvato in Senato”, spiegava ieri il presidente della commissione Agricoltura Carloni, relatore del provvedimento. “Nonostante le opposizioni provino in tutti i modi a fare ostruzionismo nel tentativo di bloccare un provvedimento che riteniamo importante, l’intenzione è quella di procedere spediti, nel caso anche votando in seduta notturna, affinché anche l’Aula possa dare il via libera ad una misura con cui si danno risposte serie e concrete ad un’intera filiera che rappresenta un’eccellenza per il nostro Paese”. Così è stato, e la seduta si è conclusa ben prima di mezzanotte.

“Il nostro governo ha chiarito che la produzione di energie rinnovabili è compatibile con l’agricoltura ma bisogna evitare speculazioni, perché quello che è successo in questi anni noi non lo abbiamo mai condiviso, come del resto non lo hanno fatto nemmeno le altre forze politiche normando negli anni, ma mai applicando normative che mettevano in condizione di produrre energia senza togliere terreno agricolo alla produzione a cui è destinato“, ha ribadito oggi Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il MASAF.

Nel dl Agricoltura “abbiamo sancito il principio che se un terreno è agricolo deve produrre, altrimenti se fa altro deve essere definito e tassato in un altro modo. Di contro il MASAF è leader nei progetti del PNRR per la produzione di energie rinnovabili, siamo l’unico ministero che ha anticipato di sei mesi i target posti dalla Commissione europea per la realizzazione di impianti legati all’agrivoltaico, sui tetti, non togliendo nemmeno un metro alla produzione agricola, e triplicando quella energetica“. Quello che ha fatto l’esecutivo Meloni – il dl Agricoltura è di iniziativa del Governo – è “aver stabilito quali sono le indicazioni di divieto di utilizzo di alcuni tipi di impianti, dopodiché è da quattro anni che si dovevano approvare le aree idonee. Il nostro ministero velocemente ha dato un’indicazione segnalando anche una puntualizzazione sulla tipologia dei terreni produttivi per buon cibo e quelli che non lo sono”. 

La parte relativa al fotovoltaico, come noto, impone limiti severi. L’articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato limita l’installazione di fotovoltaico a terra in zone classificate agricole ai soli siti in cui siano già installati impianti simili e limitatamente a modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti esistenti, sempre che non comportino incremento dell’area; alle cave e miniere chiuse, che non siano state recuperate o che siano in condizioni di abbandono o degrado ambientale.

Ok anche per le sezioni di cave e miniere che non possano essere oggetto di ulteriore sfruttamento, comprese – secondo quanto precisato dal Senato – le cave dove siano già in corso interventi di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato e ancora non ripristinate. Ok anche le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati.

Fotovoltaico a terra permesso anche in siti e impianti delle società del gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali, a siti e impianti delle società di gestione aeroportuale entro i sedimi aeroportuali, inclusi gli aeroporti delle isole minori.

FV a terra concesso anche nelle aree interne a impianti industriali e stabilimenti. Pannelli permessi nelle aree classificate agricole che non distino non più di 500 metri dai citati impianti o stabilimenti. Possibile installare a terra i pannelli FV nelle aree adiacenti alla rete autostradale purché entro una distanza non superiore a 300 metri.

Questa limitazione, però, non si applica se gli impianti sono funzionali alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, niente anche nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del PNRR o necessari per il conseguimento dei suoi obiettivi e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il comma 2 – nella formulazione decisa al Senato – introduce una norma transitoria per cui la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie o nel caso sia stato rilasciato almeno uno dei titoli.

L’articolo 5-comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, invece, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie che va richiesto per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie – stabilisce la norma ritenuta ulteriormente limitante dagli operatori del settore – non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

Una misura ritenuta dagli operatori del settore penalizzante perché il diritto di superficie si richiede ben prima dell’autorizzazione all’impianto, che potrebbe anche non arrivare. In questo modo si ‘legano le mani’ agli operatori e ai proprietari, è la critica che giunge da più parti.

I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, inseriti dal Senato, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte che eccede il limite di ‘agrarietà’ previsto dalla legislazione attuale, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

Alle misure che coinvolgono il settore delle rinnovabili si aggiunge l’art. 5 bis che contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. Il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all’interno del D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO previste.

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