Decreto FER1: cosa cambia per gli impianti di mini idroelettrico?
(Rinnovabili.it) – Dopo l’ok di Bruxelles, il decreto FER1 torna nelle mani dei Ministeri competenti per le ultime limature e la pubblicazione. Un passaggio obbligato soprattutto se si considera che il ritardo accumulato in questi mesi aveva fatto decadere le prime date d’asta inserite nel provvedimento. Ancora nessuna tempistica certa sulla firma del testo finale: la bozza attuale, l’ultima versione ritoccata dal Ministero dell’Ambiente e consegnata nel mani di quello dello Sviluppo Economico, riporta novità per venire incontro ad alcune delle osservazione della Commissione europea. Il grande nodo da sciogliere è ovviamente quello riguardante il mini idroelettrico.
La revisione del testo, in ambito dei requisiti specifici per accedere agli incentivi del decreto FER 1, introduce una doppia possibilità per i progetti di mini idroelettrico. La prima richiede la certificazione da parte dell’ente locale che ha rilasciato la concessione, delle “quattro i” del decreto 23 giugno 2016 (articolo 4, comma 3) ossia che l’impianto
i. sia realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. utilizzi acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. utilizzi salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. utilizzi parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
In alternativa si potrà richiedere al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) l’attestato di conformità alle Linee guida sulla qualità dei corpi idrici emanate nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE.
Altre novità apportate rispetto la precedente versione, il numero e le date delle gare: per ovvi motivi le aste non partiranno prima di settembre. Per la precisione il testo riporta la prima gara il 30 settembre 2019, riducendo di una sessione le aste previste e aumentando di conseguenza il contingente dell’ultima.
Cambiano anche le modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.
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