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Decreto Aree Idonee Rinnovabili, le ultime novità aggiunte

Decreto Aree Idonee Rinnovabili
Foto di Andres Siimon su Unsplash

Bozza Aree Idonee Rinnovabili, ok dalla Conferenza Stato-Regioni

Non c’è pace per il Decreto Aree Idonee Rinnovabili. Il testo, che nelle settimane scorse aveva ricevuto dure critiche dalla Regione Sardegna, ha subito nuove modifiche ed aggiustamenti. Nell’ultima versione che il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso ieri alle Regioni e ai Dicasteri competenti, vengono limati alcuni articoli e integrati dei passaggi sui cui la Giunta sarda aveva battuto il pugno.

È la stessa presidente della Regione, Alessandra Todde, a spiegarlo. “La bozza accoglie tre richieste che la Sardegna aveva presentato: avere il 100% dell’eolico offshore realizzato, riuscire ad allocare i 6,2 GW attraverso una propria pianificazione, decidendo in quali aree sviluppare le rinnovabili, e soprattutto poter decidere che tipo di piano energetico realizzare […] C’erano altre cose che avremmo voluto ma che saremo in grado di gestire a livello regionale”.

Con le nuove modifiche al testo e l’ultimazione dei lavori della commissione tecnica Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni, il Decreto ha ottenuto finalmente il via libera dalla Conferenza Unificata, passando quindi nella mani del Ministro Pichetto per l’emanazione.

Le ultime novità aggiunte sul Decreto Aree Idonee Rinnovabili

Per comprendere le modifiche è opportuno fare un confronto con la precedente bozza 2024 del Decreto Aree Idonee. Come sottolineato da Todde, una delle prime aggiunte che salta all’occhio riguarda proprio il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing. Nel dettaglio, per la potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili offshore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre, si tiene conto ora del 100% della potenza, anziché del 40% inserito nella precedente versione.

Non solo. Ai fini del raggiungimento dei target regionali il nuovo schema del Decreto Aree Idonee Rinnovabili riconosce per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici “una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione”. Contestualmente lo schema affida al GSE il compito di pubblicare i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata da idro e geotermia rispetto a quella da fonte fotovoltaica.

Nel testo salta, inoltre, ogni riferimento all’aggiornamento degli atti di pianificazione energetica, ambientale e paesaggistica sulla base delle future leggi regionali sulle Aree Idonee.

Individuazione Aree Idonee e Non, cambiano i principi

Ma le modifiche più ingenti riguardano i principi per l’individuazione di tali zone. L’ultima bozza del Decreto Aree Idonee Rinnovabili stravolge completamente il comma 2 dell’articolo 7, chiedendo che le amministrazioni regionali nel processo di individuazione tengano conto anche “delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

E verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”. Il testo riporta anche “la possibilità di fare salve” le aree idonee indicate nel D.lgs. dell’ 8 novembre 2021, n. 199 (Recepimento RED II).

Per le superfici ed aree classificate come NON idonee si estendono i parametri trasformando quella che inizialmente era stata inserita come deroga, nella norma. Nel dettaglio il testo riporta: “Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo”.

Il commento del MASE

“Accogliamo l’accordo con grande soddisfazione, è un obiettivo raggiunto”, ha dichiarato Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, subito dopo l’ok della Conferenza Unificata al Decreto Aree Idonee Rinnovabili. “Abbiamo sbloccato un decreto lungamente atteso, un nuovo tassello verso la decarbonizzazione […] Grazie al lavoro di mediazione svolto, oggi abbiamo dunque un quadro chiaro di responsabilità per arrivare a un nuovo modello energetico al 2030, coerente con gli obiettivi PNIEC e con i tanti strumenti. Penso al FER2 ma anche al decreto CER e a quello sull’agri-voltaico, costruiti per incentivare lo sviluppo delle rinnovabili”.

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