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Decreto Aree Idonee: nuova bozza con modifiche

La nuova bozza del Decreto Aree Idonee, licenziata dal Governo, accoglie alcune proposte di modifica emerse dal passaggio in commissione Energia e Ambiente della Conferenza delle Regioni. Novità sui target di burden sharing, con una partenza più soft

Decreto Aree Idonee bozza
via depositphots

Le novità del Decreto Aree Idonee (Bozza 2024)

Passi avanti per il Decreto Aree Idonee (bozza 2024), il provvedimento con cui si ripartisce tra Regioni e Province autonome l’obiettivo di 80 GW di rinnovabili al 2030. L’atto ministeriale ha oggi una nuova versione, frutto del passaggio in commissione Energia e Ambiente della Conferenza delle Regioni e di alcune modifiche proposte dagli enti territoriali e approvate dall’ufficio legislativo di Palazzo Chigi. 

Le norme in questione hanno suscitato non poche tensioni in questi mesi. Le Amministrazioni regionali avevano lamentato fin da subito la necessità di un ruolo più centrale negli iter decisionali. Così come una maggiore chiarezza nei principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee agli impianti rinnovabili. Tutti elementi (in parte) recepiti nell’ultima versione 2024.

Decreto Aree idonee: i target regionali

La prima grande modifica introdotta nel decreto riguarda il Burden Sharing, ossia la ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome. Nonostante l’obiettivo finale rimanga lo stesso, ossia 80 GW di rinnovabili al 2030, i target annuali territoriali appaiono tutti modificati rispetto allo schema originale del Decreto Aree Idonee. E il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi arretra di un anno. Saranno contati i nuovi impianti entrati in esercizio e le nuove aggiunte di potenza derivanti da interventi di rifacimento a partire dal 1°gennaio 2021 anziché dal 2022.

Il contributo maggiore? Sempre quello della Sicilia con oltre 10 GW per la fine del decennio, seguita dalla Lombardia (8,7 GW) e dalla Puglia (7,3 GW).

Aree Idonee, non idonee, ordinarie o vietate

Regioni e Province avranno 180 giorni per individuare sul loro territorio con propria legge quattro tipologie di zone:

  • Le aree idonee: caratterizzate da un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a rinnovabili.
  • Le aree non idonee: le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate.
  • Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari.
  • Le aree vietate, zone che in base alle nuove norme introdotte con l’art.5 del DL Agricoltura sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra.

Il potere di definire zone “appropriate e non” rimane, dunque, in mano alle autorità regionali e provinciali, ma, in caso di mancata adozione delle legge nei termini previsti e dopo un richiamo ufficiale con nuovo termine, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotterà “le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.

Principi e Criteri per l’individuazione delle Aree Idonee

Il tema è stato uno dei più discussi all’interno della bozza del Decreto Aree Idonee. Il nuovo schema sfoltisce molto l’articolo originale. Nel dettaglio si chiede alle Regioni di prendere in considerazione la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Burden sharing, “senza pregiudizio del principio di tutela dell’ambiente, del territorio, del patrimonio culturale e del paesaggio, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, del potenziale produttivo agroalimentare e del principio dello sviluppo sostenibile“.

Alle amministrazioni regionali è lasciata la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto. Tenendo conto “delle aree immediatamente idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Nelle aree non idonee entreranno automaticamente tutte quelle zone e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le Regioni  – si legge nel testo – devono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, di 3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici. Con la possibilità, in deroga a tali valori, di ampliare le fasce di rispetto fino a 7 chilometri “per la tutela di beni di peculiare pregio“.

La nuova bozza del Decreto Aree Idonee recita anche “sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.

Decreto Aree Idonee, quando entrerà in vigore?

I tempi per l’entrata in vigore del decreto appaiono ancora incerti. Lo schema deve ora approdare sul tavolo della Conferenza Regioni, che in teoria dovrebbe dare velocemente il proprio assenso. Quindi passerà ai dicasteri competenti per la firma – Ambiente, Cultura e Agricoltura – prima di approdare in Gazzetta ed entrare in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Leggi qui la bozza del Decreto Aree Idonee

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.