Iniziato l'esame in Consiglio Regionale l'esame del Ddl n. 45 sulle aree idonee alle rinnovabili in Sardegna. Nel testo licenziato dalle Commissioni nuove definizioni e paletti
Inizia oggi 6 novembre 2024 l’esame in Consiglio Regionale dell’atteso Ddl n. 45 della Sardegna, relativo alle aree idonee alle rinnovabili. L’iter è slittato di un giorno ma ci ha dato tempo di analizzare il testo alla luce delle modifiche suggerite dalle Commissioni IV Ambiente e V Attività produttive.
Nel complesso rimangono i rigidi paletti fissati dalla Giunta ma la norma si arricchisce di nuove definizioni, specificando tra l’altro cosa si intenda per “coni di visuale”, “superficie lorda dell’impianto” e “modificazione irreversibile dello stato dei luoghi”.
Ma vediamo nello specifico.
Le ultime aggiunte al Ddl 45 Sardegna Aree Idonee FER
Le prime modifiche appaiono al comma 3, articolo 1 (Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili), in cui viene semplificata la definizione di impianti eolici di piccola, media e grande taglia.
Nel dettaglio il testo della Commissione rispetto a quello del proponente elimina i riferimenti ad altezza del mozzo e diametro del rotore. La gerarchia viene piuttosto impostata sull’altezza complessiva delle turbine:
- piccola taglia: impianti eolici con un’altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri;
- media taglia: impianti eolici con un’altezza massima complessiva tra i 21 metri e i 100 metri;
- grande taglia: impianti eolici aventi altezza massima complessiva superiore a 100 metri.
Come anticipato il nuovo testo del Ddl 45 Aree Idonee Sardegna introduce la definizione di “Modificazione irreversibile dello stato dei luoghi“:
“si considera irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi quando lo stesso abbia subito una radicale trasformazione, in modo tale da perdere la relativa conformazione morfologica o fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, alla nuova opera realizzata. Si considera comunque modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi qualora ricorra une delle seguenti condizioni:
- rispetto al singolo progetto d’impianto sia stata completata una percentuale del valore economico dei lavori uguale o maggiore al 20% del totale;
- sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30% del totale previsto dal progetto;
- limitatamente agli impianti eolici, sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30% del totale previsto dal progetto e siano state installate almeno il 30% delle torri eoliche previste dal progetto”.
Lo stesso articolo al comma 4 sottolinea che gli impianti fotovoltaici su edifici, pergolati, pensiline e tettoie (accumuli compresi) e impianti geotermici di piccola taglia sono sempre ammessi. A prescindere dalla presenza di aree idonee, non idonee o ordinarie.
Il nuovo comma 9 del Ddl Aree Idonee della Sardegna amplia, invece, le aree ritenute non idonee per gli impianti rinnovabili offshore. Nella lista fanno capolino:
“le aree parco dell’arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel SID-Portale del Mare, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea”.
Ovviamente il nuovo testo del Ddl 45 Sardegna abroga la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), contenente la moratoria a i nuovi impianti rinnovabili.
Leggi qui il testo del Ddl Aree Idonee Sardegna