Online il Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento degli incentivi in caso di modifiche agli impianti
Le regole non introducono prescrizioni che possano compromettere il diritto già acquisito al momento dell’ammissione agli incentivi garantendone la salvaguardia, a fronte del contingente massimo previsto dalla normativa. Inoltre, si legge nella nota stampa del Gestore “al fine di non superare il contingente di 6,7 miliardi di euro l’anno raggiunto il 6 luglio 2013, il DTR definisce un valore limite degli incentivi attribuibili a ciascun impianto che durante il periodo di incentivazione sia interessato da modifiche che comportino un incremento di producibilità, ferma restando la valorizzazione di tutta l’energia elettrica immessa in rete a condizioni di mercato”.
Nel dettaglio le modifiche in questione possono essere di carattere:
– tecnico-progettuale (es. spostamenti, sostituzioni componenti, variazione della tipologia installativa, della configurazione elettrica, modifica del layout impiantistico, ecc.);
– giuridico (es. cambi di titolarità dell’impianto, cambi di proprietà del sito di installazione ecc.);
– commerciale (es. cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell’energia immessa in rete ecc.);
– amministrativo (es. cambi di IBAN del Soggetto Responsabile, rettifiche di dati anagrafici dell’impianto fotovoltaico ecc.).
Qualora dalla realizzazione – si legge nel documento – delle predette modifiche dovesse risultare un incremento della producibilità dell’impianto, una diversa classificazione dell’impianto in termini di riconoscimento delle tariffe incentivanti o, infine, la perdita dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, il GSE ne valuterà l’ammissibilità e i relativi effetti sugli incentivi, adottando i provvedimenti più opportuni in conformità al presente DTR.