Rinnovabili

Contenziosi Aree idonee, più tempo alle Regioni per adeguarsi a TAR

Aree Idonee FER
Foto di Andreas Gücklhorn su Unsplash

Le leggi regionali sulle aree idonee per gli impianti rinnovabili sono quasi tutte in ritardo. Il termine ultimo per la loro adozione sarebbe dovuto essere il 2 gennaio 2025 ma a causa del poco tempo concesso e soprattutto dei contenziosi amministrativi scatenati dalla norma statale il processo è frenato. Ma il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) è pronto a concedere più tempo.

L’idea sarebbe quella di fornire altri 90 giorni di tempo per la definizione delle leggi avvalendosi dello strumento del Milleproroghe 2025. Una possibilità confermata oggi dal Sottosegretario di stato al Mase Claudio Barbaro. Rispondendo ad un’interrogazione presso la Commissione Ambiente della Camera, Barbaro è intervenuto infatti su una delle questioni più spinose del momento. Parliamo della sospensione parziale da parte del Consiglio di Stato del Decreto ministeriale Aree Idonee del 21 giugno 2024.

La questione è nata all’indomani del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio da alcuni operatori del settore per la sospensione degli articoli 1, 3 e 7 di tale decreto. Il problema? Il conflitto tra l’atto ministeriale e la disciplina di livello primario, ossia il decreto legislativo n. 199 del 2021 con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili RED II. Conflitto che rischia tra le altre cose di colpire retroattivamente progetti che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree definite idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021. 

L’articolo 7, comma 2, lettera c), del DM Aree Idonee attribuisce infatti alle Regioni la facoltà di derogare alla norma di livello primario, consentendo loro di escludere determinate zone dalla classificazione come idonee.

A inizio settembre, il Tribunale del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare rinviando alla sentenza – fissata per il 5 febbraio 2025 – la decisione di merito.

E’ intervenuto quindi il Consiglio di Stato che a novembre 2024 con una serie di ordinanze (4298, 4302, 4303 e 4304) ha infatti disposto la sospensione in via cautelare dell’efficacia dell’articolo 7.

E ora? Ora si aspetta che il TAR del Lazio si pronunci sulla questione, ma spiega Barbaro alla Camera “il Ministero, tenuto conto dell’esigenza di giungere quanto prima a una stabile definizione del quadro di riferimento per la pianificazione degli impianti da FER, ha comunicato agli organi del Governo delle Regioni che verrà loro concesso un tempo congruo utile ad adeguare le proprie leggi alla sentenza di merito del TAR Lazio sull’argomento“.  Inoltre “gli uffici competenti del Ministero vigileranno sulla corretta attuazione dell’articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 da parte delle Regioni e sulla legittimità costituzionale delle relative leggi”.

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