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Consulta: Spalma incentivi? Ragionevole e d’interesse pubblico

Per la Corte Costituzionale il provvedimento del 2014 era un intervento prevedibile e creato per rispondere ad un interesse pubblico

Consulta: Spalma incentivi? Ragionevole e d’interesse pubblico

 

(Rinnovabili.it) – Lo Spalma Incentivi è “un intervento che risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”. Questa una delle motivazioni alla base del “salvataggio” da parte della Corte Costituzionale di uno degli articoli più criticati della legge n.116 dell’11 agosto 2014. Parliamo del taglio retroattivo delle tariffe incentivanti per l’energia prodotta da fotovoltaico di potenza nominale superiore a 200 kW, conosciuto anche come Spalma Incentivi. I giudici della Consulta avevano anticipato già a dicembre 2015 il loro parere sulla questione, dichiarando infondata l’accusa di incostituzionalità del provvedimento. Ora nella sentenza, pubblicata ieri, si leggono i perché. La decisione potrebbe essere riassunta in due parole: equo e prevedibile.

 

Per la Corte infatti il legislatore del 2014 è intervenuto in un contesto congiunturale nel quale il peso economico degli incentivi sui consumatori finali aveva assunto un crescente rilievo. Lo Spalma incentivi sarebbe dunque frutto di un intervento perequativo al dichiarato fine di «favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili».

E come tale risponderebbe ad un interesse pubblico, dal momento che gli incentivi al fotovoltaico “rientrano tra i cosiddetti oneri generali del sistema elettrico e sono posti (anche) a carico del cliente finale, che li paga direttamente, in ragione della copertura di cui alla componente A/3 della bolletta elettrica”. E per provvedimenti “ragionevoli e volti alla tutela dell’interesse pubblico”, la tutela del legittimo affidamento non vieta in assoluto interventi come il taglio retroattivo operato nel 2014.

 

Per i giudici è da escludere anche che la rimodulazione degli incentivi presenti gli caratteri di “imprevedibilità”, risultando in qualche modo “preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la ‘stabilità’ presa in considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi al fotovoltaico, come caratteristica dell’intero sistema e non del singolo incentivo”. Inoltre, la garanzia di costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto non implicherebbe, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata.