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Agrivoltaico in Veneto, cosa prevede il Ddl n.275

DL Sicurezza Energetica

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decreto impianti agrivoltaici
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Stretta sull’agrivoltaico in Veneto. Nell’ultimo progetto di legge regionale in materia agricola presentato della Giunta Zaia c’è anche un capitolo dedicato all’energia. E nello stesso compare una norma che tocca da vicino i nuovi impianti agrivoltaici. L’articolo in questione è stato aggiunto durante il passaggio in Consiglio regionale che ha approvato il Ddl il 30 ottobre.

Il provvedimento è il progetto di legge numero 275 del 2 luglio 2024, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”. 

Il Capo V interviene in materia energetica modificando in primi la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 con l’obiettivo di mantenere in capo alla Regione, anche dopo l’approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di rinnovabili con potenza sotto i 300 MW.

“Il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione  – si legge nel progetto – si rende necessario in quanto, trattandosi di procedure particolarmente complesse e di grande impatto territoriale con rilevanti ricadute anche a livello organizzativo e gestionale, vi è la necessità di assicurare una efficace azione amministrativa che richiede una elevata specializzazione ed una visione d’insieme, essenziale per gestire le correlate esigenze, anche ambientali, nel rispetto degli indirizzi strategici nazionali sulla materia”.

Ma veniamo al tema agrivoltaico. L’ordinamentale è stata integrato con alcuni emendamenti che colpiscono da vicino i futuri progetti agri-fv. Il primo è stato spiegato così dal consigliere regionale di Lega – LV, Roberto Bet. “Abbiamo introdotto una specifica per controllare che in fase di rilascio dell’autorizzazione e durante la vita dell’impianto fotovoltaico ci sia un’effettiva produzione agricola sia in termini di qualità, favorendo le produzioni tipiche sia in termini quantitativi sulla resa e sul valore prodotto. Sarà la Giunta regionale a definire successivamente nelle linee guida i parametri.  Parametri che già a livello nazionale sono stati introdotti”.

“Grazie all’integrazione normativa approvata dal Consiglio Regionale sarà più facile assicurare che coloro che scelgono di installare un impianto agrivoltaico continuino effettivamente nelle loro attività agricole o pastorale”, gli fa eco l’assessore regionale al Territorio, Cristiano Corazzari. Il provvedimento sottolinea l’assessore “rafforza il vincolo di produzione agricola al fine di garantire una più forte, sicura, continuativa connessione tra impianto agrivoltaico e la continuità dell’attività agricola e pastorale per evitare aggiri dei divieti di impianto […] andando così ad evitare che venga sottratto suolo coltivabile agricolo e garantendo la qualifica di imprenditore agricolo dei soggetti proponenti”.

“Spetterà alla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale ed europea, emettere le linee guida che permetteranno di determinare i parametri per definire la continuità, oltre ai parametri per approntare le verifiche del caso”, prosegue Corazzari. “Era importante dettare delle regole per garantire la maggiore tutela possibile dei nostri terreni agricoli ben consapevoli di come occorra contemperare la salvaguardia del suolo e delle produzioni agricole ed alimentari, con la giusta necessità di implementare l’utilizzo di energia rinnovabile”.

Non è l’unico passaggio inerente l’agrivoltaico il testo veneto. Riportiamo integralmente:

Art. 14 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”. 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 è aggiunto il seguente: “4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano colturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell’impianto”.

In altre parole il passaggio esclude dall’attuazione del piano colturale qualsiasi operatore che non sia un imprenditore agricolo, anche nella forma dell’associazione temporanea di impresa (ATI).

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