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4° Conto Energia: l’obbligo del certificato antimafia

(Rinnovabili.it) – Il Quarto Conto Energia prevede che nella documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico debba comparire anche la certificazione antimafia del soggetto responsabile. La Prefettura, ovvero la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia provvede al rilascio delle certificati con cui viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto per procedimenti penali a carico di cittadini e di tentativi di infiltrazione mafiosa. I soggetti che presentano istanza di accesso agli incentivi sono tenuti a presentare tale documento al GSE entro sei mesi dal rilascio. Esenti da tale obbligo, spiega il Gestore, sono unicamente:

a) i soggetti  pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un’azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;

b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;

c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.

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