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Tetto ai ricavi dei produttori elettrici, come funzionerà per le rinnovabili

Tetto ai ricavi rinnovabili
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Tetto ai ricavi delle rinnovabili, si salva il carbone

(Rinnovabili.it) – Non solo riduzione dei consumi elettrici. Il testo del DDL Bilancio 2023 attua una seconda e importante disposizione del Regolamento europeo 2022/1854: il tetto ai ricavi dei produttori di elettricità. Una misura obbligatoria che in Europa colpirà impianti eolici, solari, geotermici, nucleari e termoelettrici alimentati a biomassa, lignite, torba, rifiuti o prodotti petroliferi. Agli Stati Membri, tuttavia, è stata lasciata una certa libertà attuativa per adattare l’intervento al contesto nazionale. Vediamo dunque cosa propone il Governo per l’applicazione del nuovo cap.

La misura è contenuta all’articolo 9 del disegno di legge e impone l’applicazione a decorrere dal 1 dicembre di quest’anno fino al 30 giugno 2023 di un tetto alle entrate attraverso un meccanismo di compensazione ad una via. Il cap colpirebbe qualsiasi ricavo di mercato dei produttori e degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’elettricità, indipendentemente dall’orizzonte temporale delle operazioni di vendita o dal tipo di negoziazione.

Come funzionerà il tetto ai ricavi delle inframarginali?

Il meccanismo di compensazione si baserebbe sulla differenza di due valori. Da un lato il cap ossia 180 €/MWh o, per le fonti con costi di generazione superiore a tale prezzo, a un valore per tecnologia stabilito dall’ARERA. Dall’altro il prezzo di mercato, pari alla media mensile ponderata del prezzo zonale orario per le FER non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto; e alla media aritmetica per tutti gli altri impianti. Qualora la differenza tra questi due fattori risulti negativa il GSE proverebbe a chiedere al produttore l’importo corrispondente. 

 Chi rimane fuori dalla norma? Gli impianti di potenza fino a 20 kW; quelli termoelettrici a carbone e olio combustibile inseriti nel DL Ucraina (25 febbraio 2022, n. 14); l’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre a patto che non sia collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot; all’energia elettrica oggetto dei contratti di ritorno del GSE; agli impianti rinnovabili con contratto di incentivazione regolati con meccanismo a due vie e a quelli che prevedono il ritiro a tariffa omnicomprensiva dell’elettricità da parte del GSE; l’energia elettrica delle CER e delle configurazioni di autoconsumo.

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