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Testo Unico Rinnovabili in Unificata: gli emendamenti delle Regioni

In Conferenza Unificata sancita l'intesa sullo schema di decreto ma a patto che vengano accolte una serie di proposte

Testo Unico Rinnovabili in Unificata: gli emendamenti delle Regioni
Intesa sancita sul Testo Unico Rinnovabili. Foto di Mar da Pixabay

Testo Unico Rinnovabili, le ultime novità

Le Regioni danno il proprio via libera al Testo Unico Rinnovabili, ma chiedendo specifiche modifiche agli articoli. L’intesa sancita in Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” è condiziona infatti all’accoglimento di 22 nuove proposte emendative. A cui se ne aggiungono altre 36 discusse nell’istruttoria tecnica e già dichiarate accolte o accoglibili.

Piccoli e grandi aggiustamenti che vanno a completare lo schema preparandolo per la fine dell’esame presso le commissioni parlamentari.

Gli emendamenti delle Regioni al Testo Unico Rinnovabili

Cosa chiedono le Regioni? In alcuni casi solo di inserire dei chiarimenti, in altri di fissare qua e là nuovi paletti. Una posizione che non coglie di sorpresa visto li risultato già ottenuti in sede del Decreto Aree idonee (nonostante i problemi con Consiglio di Stato). Ma andiamo con ordine.

Attività libera

Nel Testo Unico FER  il primo “bersaglio” colpito è quello degli Interventi di Attività Libera. Gli emendamenti delle Regioni allungano la lista di normative da rispettare affinché gli impianti rinnovabili ricadano in questa categoria, includendo:

  • le disposizioni di settore che regolano le costruzioni e le opere edilizie indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle infrastrutture e opere connesse;
  • le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
  • le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Inoltre dovranno essere compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. Esclusi invece da questa lista gli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (oltre alla seconda, già citata nella versione approvata dal CdM).

Viene chiesto inoltre che le Regioni e le Province Autonome possano disciplinare “l’effetto cumulo” (più impianti della stessa categoria e nello stesso contesto territoriale) applicando, nel qual caso, la procedura abilitativa semplificata al posto del regime di attività libera. La stessa procedura diventerebbe necessaria anche qualora gli interventi provochino “interferenze con opere pubbliche e di interesse pubblico”. E sul modello unico semplificato anche la Conferenza Unificata dovrà dire la sua.

Modifiche anche nell’allegato A, sezione I, articolo 1, contenente la lista di Interventi in attività libera di nuova realizzazione. Le Regioni chiedono di abbassare la potenza massima degli impianti solari fotovoltaici installati a terra e ubicati nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o in cave a 5 MW anziché 10 MW. Stesso discorso per quella degli impianti agrivoltaici, abbassata a 5 MW massimi.

Procedura abilitativa semplificata

In tema di Procedura abilitativa semplificata (PAS) gli emendamenti ritornano sulla questione “effetto cumulo”, chiedendo in questo caso l’Autorizzazione Unica. Ma nel rispetto degli obiettivi del PNIEC. Non solo. Si chiede l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto rinnovabile, unitamente al piano di ripristino. E che prima dell’inizio dei lavori il proponente presenti una polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.

All’art. 8 il comma 9 è sostituito dal seguente: 

“9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di conclusione dei lavori entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.” 

Autorizzazione Unica

Passando al Regime di Autorizzazione Unica, le proposte emendative a cui è condizionata l’intesa modificano il testo in più punti. Ad esempio:

“Nel caso di interventi di cui all’Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di Regioni e Province autonome, si applica l ‘articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse Regioni e Province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento […] non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista”. 

Inoltre l’obbligo di allegare all’istanza la documentazione sulla disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto si applicherebbe solo all’eolico. Le regioni salvano, infatti, gli impianti alimentati a biomassa, di produzione di biometano di nuova costruzione, e gli impianti fotovoltaici e solari termodinamici.

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