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Teledistacco per eolico e fv: ultimi giorni per l’adeguamento

Teledistacco per eolico e fv: ultimi giorni per l'adeguamento

 

(Rinnovabili.it) – Sono rimasti ancora pochi giorni per provvedere all’adeguamento degli impianti eolici e fotovoltaici alla procedura RIGEDI (Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale). Il limite temporale è infatti fissato per il 31 gennaio di quest’anno: per questa data i produttori titolari di impianti di potenza maggiore o uguale a 100 kW, connessi alla rete di media tensione e che hanno presentato la richiesta di connessione in data antecedente al 1° gennaio 2013, dovranno essersi dotati di dispositivi di interfaccia di sistemi che permettano il teledistacco, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

 

A ricordarlo è oggi il Gestore dei Servizi energetici (GSE) che, con una nota stampa ricorda quanto previsto dalla delibera 421/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 7 agosto 2014. Con la delibera in questione l’Authority ha approvato la versione aggiornata ad agosto 2014 dell’Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla procedura RIGEDI  al fine di “consentire a Terna di garantire la sicurezza del sistema elettrico anche attraverso i servizi di bilanciamento e riserva, laddove si verifichino situazioni di riduzione di capacità regolante del SEN nonchè, in generale, di contrastare situazioni potenzialmente critiche per la sicurezza del sistema”.

 

 

 Il GSE informa anche “nei casi di segnalazione da parte dell’impresa distributrice di mancato adeguamento degli impianti di produzione a quanto sopra indicato, sospenderà l’erogazione degli incentivi nonché l’efficacia delle convenzioni di Ritiro dedicato e Scambio sul posto”.

I titolari degli impianti interessati dalla sospensione delle convenzioni e/o dell’erogazione degli incentivi riceveranno dal GSE una notifica a mezzo e-mail con i riferimenti dell’impianto e del relativo rapporto contrattuale oggetto di sospensione.

Tale sospensione non comporta alcuna decurtazione degli incentivi spettanti, fermo restando che il ripristino dell’erogazione dei corrispettivi sospesi potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione dell’impresa distributrice competente che attesti l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione.

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