L’Anev vince il ricorso. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’Authority, riconoscendo che gli operatori da fonte eolica non dovranno più pagare gli oneri di sbilanciamento
(Rinnovabili.it) – Le fonti rinnovabili non programmabili, come l’eolico, possono contribuire agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e per quanto tecnicamente possibile. Così si chiude la discussa questione che ha visto in questi mesi coinvolti l’Associazione nazionale energia del vento (ANEV) e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Il Consiglio di Stato ha infatti pubblicato la sentenza relativa al ricorso dell’AEEG contro l’annullamento della sua Deliberazione 281/12 da parte del Tar Lombardia su impugnazione dell’ANEV. Nella delibera in questione l’Authority aveva reintrodotto l’obbligo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti di pagare i cosiddetti “costi di sbilanciamento”, ovvero i costi che il gestore della rete deve sostenere per sanare le differenze tra programma di immissione e produzione oraria effettiva di un impianto.
Un provvedimento definito da subito dagli operatori del settore illegittimo, in quanto in aperta violazione dei provvedimenti giurisdizionali emessi negli anni passati dal TAR e dallo stesso Consiglio di Stato. Con la nuova sentenza del CdS è stato però respinto respinge il ricorso dell’AEEG rendendo definitivo l’annullamento della Delibera 17 ottobre 2013 462/2013/R/eel, e riconoscendo di conseguenza la correttezza delle motivazioni delle sentenze del TAR. In altre parole: gli operatori da fonte eolica non dovranno più pagare gli oneri di sbilanciamento come individuati dall’AEEG con la annullata Deliberazione in quanto ritenuti discriminatori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Il CdS aggiunge inoltre che, come da sempre sostenuto dall’ANEV “la riscontrata discriminazione non può ritenersi superata in ragione della previsione di apposite franchigie, atteso che le stesse, come si afferma negli stessi provvedimenti dell’Autorità, non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte”.