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Extra-profitti rinnovabili, il Decreto AntiFrodi salva alcuni impianti

Il Dl approda in Gazzetta con una nuova formulazione che esclude gli impianti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2010

Extra-profitti rinnovabili
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Il GSE gestirà il meccanismo di compensazione

(Rinnovabili.it) – Il Decreto AntiFrodi (DL 25 febbraio 2022, n. 13) è entrato ufficialmente in vigore, pronto a iniziare il suo percorso di conversione in parlamento. Il provvedimento è approdato nella Gazzetta ufficiale lo scorso 24 febbraio e, a dispetto delle aspettative, il testo pubblicato presenta delle novità. L’ultima versione riformula in parte la norma sugli extra-profitti rinnovabili, salvando alcuni impianti. Ma andiamo con ordine. 

Il decreto in questione, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 18 febbraio, contiene “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

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Nella sua versione originale, il DL Anti-Frodi colpiva gli “extra-profitti rinnovabili”, ossia una parte delle entrate ottenute dalla produzione energetica verde nazionale, come misura per contrastare il caro energia. Nel dettaglio quella degli impianti fotovoltaici in Conto Energia e di quelli “merchant” (ossia non incentivati), alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica. La risposta del settore è stata unanime e agguerrita. E forse anche per questo, il testo arrivato in Gazzetta lancia una scialuppa di salvataggio ad alcuni produttori, escludendo dalla norma gli impianti merchant entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010.

 Decreto AntiFrodi, come interviene sugli extra-profitti rinnovabili?

 Il decreto istituisce un nuovo meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’elettricità immessa in rete. La misura si applica dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 alla produzione di:

  • impianti  fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano  di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi  di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 

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Al GSE il compito di fare calcoli, ossia di valutare la differenza tra il prezzo di prezzo di riferimento e il prezzo di mercato. Qualora la differenza sia positiva, il Gestore eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la differenza risulti negativa, conguaglia  o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia, le partite economiche saranno calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti.