Per la Corte Costituzionale la disciplina regionale sulla dislocazione di impianti eolici non è in linea con le norme statali
L’ art. 18 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2 si basava sul concetto di “aree e siti idonei” per l’installazione di siti eolici, diametralmente opposto a quello di “aree e siti non idonei” indicato dal D.lgs 387/2003.
Per la Consulta, la Regione deve indicare i siti e le aree sottoposte a vincoli che impediscano l’installazione di aerogeneratori, mentre è stato fatto il contrario con l’individuazione di aree idonee corrispondenti soltanto a superfici industriali o compromesse.
La Sardegna si è adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale, con una delibera approvata il 12 novembre. La Giunta Sarda ha modificato le precedenti linee guida contenute nella delibera 3/17 del 19 gennaio 2009, eliminando in particolare il paragrafo 3 che individua le aree idonee all’installazione degli impianti.
La nuova Delibera – “Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art.4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011” fornisce inoltre indicazioni per gli impianti eolici circa i parametri per definire la cumulabilità degli impatti ai fini delle procedure di impatto ambientale, in attuazione dell’art.4 comma 3 del D.lgs 2008/2011.
“L’ANEV accoglie con favore l’emanazione della nuova delibera” spiega Simone Togni, Presidente dell’ANEV “Il nostro Paese ha bisogno di regole certe, di iter burocratici più snelli e soprattutto che le Regioni si adeguino alle Linee Guida Nazionali, cogliendo tutti quelli che sono i benefici che la fonte eolica comporta.”