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Eolico in Campania: la Consulta boccia la norma sospensiva

Dichiarata l’illegittimità della moratoria disposta dalla Regione. ANEV: “si istituisca in Conferenza Stato-Regioni un coordinamento che eviti nuovi contenziosi tra i poteri legislativi”

Eolico in Campania

 

 

 Dopo le turbine siciliane anche l’eolico in Campania finisce nei conteziosi Stato-Regioni

(Rinnovabili.it) – La sospensione delle autorizzazioni all’eolico in Campania è incostituzionale. I giudici della Consulta si sono pronunciati in questo modo sull’art. 15 della legge regionale n.6 del 2016, ennesimo caso di conflitto tra potere centrale e locale in materia energetica.

Per far luce sulla questione bisogna risalire a marzo di due anni fa, quando i legislatori campani avevano dato il via libera al collegato alla Legge di Stabilità 2016, che includeva una moratoria di 180 giorni al rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici sul territorio. L’intento, un po’ come successo anche nella vicenda dell’eolco siciliano, era quello di “prendere del tempo” in attesa di stabilire i criteri di idoneità per le aree  dove realizzare impianti di potenza superiore a 20 kW, nonché individuare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di quegli stessi impianti.

 

In realtà lo stop non costituiva una vera sorpresa dal momento che il Consiglio regionale si era già espresso sulla necessità di mettere un freno all’eolico in Campania. Tuttavia il Governo ha impugnato il provvedimento, anche a seguito delle considerazioni di natura legale inviate da ANEV all’allora Ministro per gli Affari Regionali, portando il contenzioso è in Corte Costituzionale. La sentenza della Corte ora stabilisce l’illegittimità della norma.

 

Come spiega la stessa Anev in una nota stampa

“la Consulta ha ritenuto fondate tutte le censure sollevate con riferimento alla disposta moratoria, ma solo rispetto alla previsione di cui al comma 3 concernente la fonte eolica. In particolare, è stata ravvisata, anzitutto, la violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la conclusione del procedimento autorizzatorio e che costituisce principio fondamentale della materia”.

 

Nel diffondere la notizia l’associazione ha rinnovato l’invito a istituire, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un coordinamento “concreto ed efficace” che eviti nuovi contenziosi tra i poteri legislativi.