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Eolico, il CdS dice no all’assoggettamento automatico alla VIA

Accolto il ricorso della Farpower2 contro la Regione Puglia per un parco eolico da 141 MW. “Difficile giustificare il rinvio 'automatico' alla Via di tutte le richieste di istallazione di impianti eolici"

Eolico, il CdS dice no all'assoggettamento automatico alla VIA (Rinnovabili.it) – Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo sul paesaggio. Così si esprimeva il Consiglio di Stato solo 5 mesi fa, accogliendo l’appello lanciato dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Eppure, nonostante il riconoscimento del danno ambientale da impatto visivo, l’eolico non può essere automaticamente sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). Sembra una sorta di qui lo dico, qui lo nego, la nuova sentenza del Consiglio di Stato che interviene ancora una volta sulla questione esprimendosi stavolta sull’appello presentato della Farpower2 Sr nel ricorso contro la Regione Puglia.

 

La società infatti si è vista assoggettare a procedura di VIA il progetto di un parco eolico da 141 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e successivamente respingere il ricorso presentato al TAR. In questo caso il Giudice d’appello si è pronunciato contro la Regione Puglia, riformando la precedente decisione del Tribunale regionale. “Appare abbastanza difficile – scrive il Consigli di Stato nella sentenza – giustificare il rinvio ‘automatico’ alla Via di tutte le richieste di istallazione di impianti eolici, sull’astratto presupposto della sua eccessiva visibilità […] si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono ‘crocianamente’ opinabili (basti pensare all’armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa)“. In altre parole? Il solo elemento dell’impatto visivo non può costituire di per sé un fattore negativo oggettivo tale da giustificare il ricorso alla VIA.